Pagina:La crisi dell infanzia e la delinquenza dei minorenni.djvu/54

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migliorare il delinquente (la recidiva è nei minorenni assai maggiore che negli adulti); la Sotto-Commissione ha quindi concluso: «togliamo dalla competenza del Codice questi fanciulli colpiti da pene assurde ed inutili, e creiamo una magistratura speciale che ne sappia comprendere e giudicare i traviamenti con senso di umanità, che sappia veramente salvare, anzichè barbaramente e inutilmente punire».



In conseguenza di tali principii, la Sotto-Commissione formulò in 70 articoli un progetto di legge che istituisce un magistrato (mandamentale e circondariale) il cui unico còmpito è di giudicare i reati commessi dai minorenni.

Questo magistrato — compiuta l’istruzione con forme più libere e più sollecite di quelle della procedura comune — può, con provvedimento non motivato:

1.o — Prosciogliere il minorenne;

2.o — Rivolgergli un severo ammonimento, facendogli obbligo di presentarsi, insieme con chi esercita la patria potestà, in determinate udienze a dar conto di sé;

3.0 — Infliggergli la detenzione in casa per un termine non superiore ai 20 giorni,