Pagina:La donna in faccia al progetto del nuovo codice civile italiano.djvu/26

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legata al passato, si lascia tutta quanta seppellire sotto la polvere dei secoli? Non si ispirerà essa mai al futuro? Non assumerà essa mai l’iniziativa d’un progresso?

Ma ritorniamo all’interrotto filo della relazione. Accennavamo poco sopra, che l’onorevole ministro pone nella sua relazione dei principii, che non sempre applica nei paragrafi del progetto e, fra questi, quello della parificazione civile dei sessi. Come nel codice da riformarsi, il progettato impone ai coniugi l’obbligo reciproco di coabitazione, di fedeltà e d’assistenza, salvo poi a pesar sulla donna poco men che prima nelle singole applicazioni di quei generali doveri.

1Ambedue sono obbligati a coabitare, ma la moglie sola è punita in caso di trasgressione. Il marito non è altro mai che assente.

Ambidue si debbono fedeltà, ma le contravvenzioni per parte del marito non sono tali che quando raggiungono l’enormità.

Più, il marito continua a giudicare solo dell’opportunità locale del suo domicilio. Discutiamo un momento questi paragrafi.

La legge imponendo un dovere deve provvedere al suo adempimento laonde deve prevedere e punire le contravvenzioni. Essa dunque prevede infatti l’abbandono della casa coniugale per

  1. Art. 128. Il matrimonio impone ai coniugi la obbligazione reciproca della coabitazione, della fedeltà, e dell’assistenza.