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un pubblico impiego, o una promozione nella carica che posseggono, durante le loro funzioni non possono continuare senza sottopporsi allo sperimento della rielezione.

Art. 30. — Il Corpo legislativo discute e vota i progetti di legge e le imposte.

Art. 31. — Gli Stati-discussi d’introito e di esito da presentarsi in ciascun anno alle deliberazioni del Corpo legislativo, saranno stampati a cura del Ministero delle Finanze, prima dell’apertura delle sessioni. Gli Stati-discussi delle spese porteranno le loro divisioni e suddivisioni amministrative per capitoli e per articoli. Il voto del Corpo legislativo avrà luogo per ministeri. La ripartizione del credito attribuito a ciascun Ministero per capitoli, è regolata per via di Decreto del Re, inteso il Consiglio di Stato, Sono similmente autorizzate per via di decreti del Re, inteso il Consiglio di Stato, le inversioni da un capitolo all’altro.

Queste ripartizioni sono applicabili agli Stati-discussi dell’anno.

Art. 32. — A cura anche del Ministero delle Finanze saranno stampati alla chiusura di ciascun esercizio i rendiconti generali da essere presentati ed acclarati dal Corpo legislativo. Saranno stampati non più tardi del 1° ottobre di ciascun anno per l’ultimo esercizio chiuso.

Art. 33. — Ogni emendamento di progetti di legge che venisse adottato dalla commissione incaricata dell’esame di tali progetti, dovrà senza altra discussione essere rimesso per mezzo del Presidente del Corpo legislativo al Consiglio di Stato. Se il Consiglio di Stato lo rigetta, l’emendamento non potrà essere sottomesso alla deliberazione del Corpo legislativo.

Art. 34. — Le sessioni ordinarie del Corpo legislativo durano tre mesi, Le sue sedute sono pubbliche, ma la domanda di cinque membri basta per costituirsi in comitato segreto.

Art. 35. — Le sedute del Corpo legislativo potranno essere pubblicate per la stampa, ma con la semplice riproduzione del verbale compilato a cura del presidente, ed inserito nel giornale officiale del Regno. Una commissione composta dal Presidente suddetto e dai presidenti delle sezioni, esaminerà il verbale suddetto prima d’essere pubblicato. Il voto del presidente del Corpo legislativo è preponderante in caso di parità. Le operazioni e votazioni del Corpo legislativo non possono in altra guisa essere attestate, che per mezzo del verbale suddetto.

Art. 36. — Il presidente e vicepresidenti del Corpo legislativo sono nominati annualmente dal Re fra i Deputati medesimi. Il presidente del Corpo legislativo riceverà l’annuo assegnamento di duc. 6000.

Art. 37. — I Ministri non possono essere membri del Corpo legislativo.