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Art. 38. — Il Re convoca, proroga e diacioglie il Corpo legislativo.

In caso di scioglimento il nuovo Corpo legislativo sarà convocato ra sei mesi.


Cap. IV.

Del Consiglio di Stato.


Art. 39. Il Consiglio di Stato si compone di Consiglieri di Stato ordinarii al numero di 12 per la Sicilia di qua dal Faro, e di 6 per la Sicilia di là dal Faro, di Consiglieri di Stato straordinarii che non saranno più di 8 per la prima e di 4 per la seconda, e di Consiglieri di Stato onorari, che non saranno più di 10 per la prima, di 5 per la seconda. Ci saranno inoltre 12 relatori con soldo e 12 uditori, dei quali 4 con soldo ed 8 senza soldo, da nominarsi per concorso sì gli uni che gli altri.

Art. 40. — La qualità di Consigliere di Stato ordinario e straordinario e di relatore del Consiglio di Stato, è incompatibile con quella di Senatore o di Deputato al Corpo legislativo. I Consiglieri di Stato ordinarii non possono neppure occupare altra carica pubblica con soldo. Non di meno gli uffiziali generali di terra e di mare possono essere Consiglieri di Stato ordinarii, considerandosi in missione per tutta la durata delle loro funzioni in Consiglio di Stato, conservando la loro anzianità.

Art. 41. — I Consiglieri di Stato ordinarii sono nominati dal Re e da lui rivocabili. X1 Consiglieri di Stato straordinari sono scelti dal Re fra gli alti funzionari dello Stato per dovere senza altro soldo e indennità intervenire con voto deliberativo nelle assemblee generali del Consiglio di Stato. Finalmente il titolo di Consigliere di Stato onorario è conferito dal Re ad altri funzionari pubblici fuori, attività, e che con speciale ordine del Re potranno essere chiamati a intervenire con voto deliberativo nelle suddette assemblee generali.

Art. 42. — I Consiglieri di Stato ordinarii godranno un soldo di annui duc. 2600. I relatori di annui duc. 600, e gli Uditori un soldo di annui duc. 800.

Art 43. — I Ministri di Stato interverranno con voto deliberativo, e prendono grado e posto nel Consiglio di Stato.

Art. 44, — Il Re può presedere il Consiglio di Stato. Egli nomina il Presidente ordinario del Consiglio medesimo, il quale può presedere anche quando lo crede conveniente ciascuna sezione del Consiglio.