Pagina:La fine di un regno (Napoli e Sicilia) II.djvu/60

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disposizioni caratteristiche assai notevoli. Prevedendo lo Stato d’assedio e una sospensione dello Statuto, esso impediva che in circostanze straordinarie il governo fosse costretto ad uscire dalla legalità per rimettere l’ordine. Stabiliva inoltre un’indennità di viaggio e di soggiorno ai deputati, un’indennità di viaggio agli elettori, un minimo di censo per questi e per gli eliggibili; stipen-

    delle Regie Università, Licei e Collegi del Regno, e laureati dalle Regie Università eserciti, da 5 anni almeno, una professione liberale, ed i commercianti aventi per conto proprio uno stabilimento di manifatture e di commercio per cui si paghi almeno un fitto di duc. 60 annui nelle Comuni, di duc. 100 ne’ capoluoghi di Provincia, e di duc. 200 in Napoli e Palermo.
       Art. 27. — Sono elegibili tutti quelli che avendo i requisiti espressi nell’art. 25 abbiano compiuta l’età di anni 30, e posseggano una rendita imponibile non minore di annui duc. 240.
       Art. 28. — Sono elegibili senza bisogno della suddetta rendita i membri ordinari delle tre R. Accademie, i titolari delle Regie Università, i laureati delle Università suddette, che da 10 anni almeno esercitano una professione liberale, i militari dal grado di maggiore in sopra, i componenti dell’Ordine giudiziario dal grado di Giudici di Tribunale Civile in sopra.
       Art. 29. — Gl’Intendenti, i Segretari Generali, i Sottointendenti in funzione non possono essere elegibili. I Deputati che accettino un pubblico impiego, o una promozione nella carica che posseggono, durante le loro funzioni, non possono continuare senza sottoporsi allo sperimento della rielezione.
       Art. 30. — Il Corpo legislativo discute e vota i progetti di legge e le imposte.
       Art. 31. — Gli Stati - discussi d’introito e di esito da presentarsi in ciascun anno alle deliberazioni del Corpo legislativo, saranno stampati a cura del Ministero delle Finanze, prima dell’apertura delle sessioni. Gli Stati — discussi delle spese porteranno le loro divisioni e suddivisioni amministrative per capitoli e per articoli. H voto del Corpo legislativo avrà luogo per ministeri. La ripartizione del credito attribuito a ciascun Ministero per capitoli, è regolata per via di Decreto del Re, inteso il Consiglio di Stato. Sono similmente autorizzate per via di decreti del Re, inteso il Consiglio di Stato, le inversioni da un capitolo all’altro. Queste ripartizioni sono applicabili agli Stati - discussi dell’anno.
       Art. 32. — A cura anche del Ministero delle Finanze saranno stampati alla chiusura di ciascun esercizio i rendiconti generali da essere presentati ed acclarati dal Corpo legislativo. Saranno stampati non più tardi del 1° ottobre di ciascun anno per l’ultimo esercizio chiuso.
       Art. 33. — Ogni emendamento di progetti di legge che venisse adottato dalla commissione incaricata dell’esame di tali progetti, dovrà senza altra discussione essere rimesso per mezzo del Presidente del corpo legislativo al Consiglio di Stato. Se il Consiglio di Stato lo rigetta, l’emendamento non potrà essere sottomesso alla deliberazione del Corpo legislativo.
       Art. 34. — Le sessioni ordinarie del Corpo legislativo durano tre