Pagina:La guerra del vespro siciliano.djvu/249

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[1283] del vespro siciliano. 233

della quale or trattandosi con quei grandi e rappresentanti della nazione, nuovi capitoli sancironsi e pubblicaronsi in questo parlamento medesimo, il dì trenta marzo milledugentottantatrè. Cominciavano con accettare apertamente in che orrendo servaggio e povertà fosse venuto il reame, per vecchia colpa, diceasi, dei tiranni Svevi, e fresca malizia de’ ministri e officiali del re, tradenti il suo paternale buon volere. Larghissimi indi i favori conceduti e raffermi agli ecclesiastici, per lor averi, persone, case ed autorità; chè si corse fino ad accordare la franchigia delle tasse su lor beni ereditarj, e, strano capitolo in una riforma di abusi, si ordinò la punizion civile degli scomunicati. Gli aggravj che più ai baroni incresceano furon rivocati; moderato il servigio militare; disdetto ogni impedimento a’ matrimonj delle figliuole, e alla scossione dei giusti aiutorj (quest’era il vocabolo) su i vassalli; ristorato il privilegio del giudizio de’ pari; cessata la molestia dei servigi al fisco. A beneficio di tutta la nazione, il principe francò di dogane il trasporto delle vittuaglie da luogo a luogo nel regno; promesse coniar buona moneta; vietò le inquisizioni spontanee de’ magistrati; menomò la taglia per gli omicidj non provati; consentì i matrimonj delle figliuole de’ rei di fellonia; corresse gli abusi de’ servigi, e le baratterie degli officiali, simul, il fisco non rivendicasse beni, altrimenti che per decisione di magistrato; non incorporasse le doti alle mogli degli usciti; nè gli artieri si sforzassero a racconciar le navi regie, nè la città a murar nuove fortezze; i giustizieri e altri ufficiali, usciti dalla carica, restasser nel paese quaranta dì a rispondere di mal tolto. Quanto alle collette e altre imposte generali o parziali, il principe bandì: godessero i cittadini del reame di terraferma tutte le franchigie e gli usi de’ tempi di Guglielmo il Buono. Ma sendone oscure ormai le memorie, rimetteva in papa Martino descriver quelle consuetudini entro due mesi; comandava che due legati d’ogni giustizierato, a tale effetto si trovassero prestamente innanzi il papa: intanto nulla fornirebbero le città o provincie, nè anco in presto, fuorchè nei casi stabiliti dalle costituzioni. In ultimo, richiamò in vigore i recenti capitoli di re Carlo;