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[1266-82] del vespro siciliano. 55

quentissimi inoltre i violenti comandi a giustizieri, a portulani, a segreti per anticipazioni delle tasse da riscuotersi; e non meno eran gli imprestiti, che da privati, da comuni richiedea il re, e a sua voglia faceane i patti, e pagava a sua voglia1.

Peggiore, e universal danno recò l’alterazion delle mo-

  1. Saba Malaspina, cont. loc. cit., pag. 333.
    Bart. de Neocastro, cap. 12.
    Capitoli del regno di Sicilia, cap. 8 di re Giacomo.
    Diploma del 27 gennaio 1281, nel citato catalogo delle pergamene del r. archivio di Napoli, tom. I, pag. 227.
    Diploma del 29 novembre tredicesima Ind. (1269) nel r. archivio di Napoli, registro di Carlo I, segnato 1269, D, fog. 203 a t.
    I nomi de’ cittadini palermitani da’ quali si tolse in presto il danaro di cui tratta questo diploma, sono: Failla, de Pulcaro, Riccio, Tagliavia, ed Afflitto.
    Diploma del 15 marzo 1278 per compensarsi col danaro dato in prestito dal comune di Caltagirone, il debito ch’esso avea per la imposta de’ legnami e marinai, nella somma di once 727. R. archivio di Napoli, reg. 1268, A, fog. 143.
    Da molti diplomi si vede che re Carlo richiedea tali imprestiti a tutti i magistrati preposti all’amministrazione delle entrate pubbliche, cioè i giustizieri, i segreti, i portulani, e i maestri di zecca. Diploma dato di Viterbo il 15 novembre quinta Ind. (1276), nel quale si comanda ai giustizieri di terraferma di dare in prestito al re once 500 per ciascuno, e a que’ di Sicilia 1,000 once per ciascuno; nel r. archivio di Napoli, reg. segnato 1268, A, fog. 1. Altro simile, ibid., fog. 2, dato di Brindisi, il 16 aprile (forse 1277). Altro, ibid., fog. 3, dato di Venosa il 1 giugno quinta Ind. (1277), pel quale si domandarono ai giustizieri di Sicilia once 2,000 per ciascuno. Altro, ibid., fog. 22, a t., ai segreti, portulani, e maestri di zecca. In Sicilia ci avea un segreto solo, un sol portolano, e il Siclarius di Messina. Il pretesto dell’accatto era l’urgenza di pagare i soldati mercenari, e il censo alla corte di Roma. E in molti luoghi fu mandato, come era solito, a sollecitare il pagamento un Droetto da Genlis. Altri del 23 febbraio, 5 e 30 marzo (1276) per simili imprestiti. Richiedeansi ai giustizieri once 2,000 per ciascuno; nel r. archivio di Napoli, reg. segn. 1291, A, fog. 93, 94, a t. 95 e 102.
    Diploma del 5 settembre, sesta Ind. (1277) a’ giustizieri, che mandino incontanente danaro, tam de pecunia ipsa mutuanda per te, quam de recipienda mutuo a divitioribus et melioribus dicte jurisdictionis tue a quibus statim et brevi manu haberi possint, ita quod mu-