Pagina:La lanterna di Diogene.djvu/241

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le amministra per suo conto. Divieto dunque di pesca ai privati! Se non che il fiocinino avendo diritto di vivere («ius vivendi et manducandi»), il Comune assegna al popolo certi specchi d’acqua o   c a m p i   — come quivi li chiamano — ove è lecito pescare.

Ma sono per l’appunto i luoghi dove il pesce manca o è in quantità assai scarsa, e allora il fiocinino va a pescare nella valle pescosa: fra il diritto della altrui proprietà e il diritto del vivere esistono in Comacchio antichi e taciti accordi. Il delitto di furto per la pesca di frodo non è infamante, la condanna del pretore non oltrepassa la settimana di carcere: in questo tempo poi che il fiocinino rimane in carcere, gli altri fiocinini soccorrono la famiglia di lui, che, scontata la pena, torna al suo libero lavoro.

Contro i fiocinini, a difesa della proprietà, esistono i guardiani delle valli: personaggi interessanti come i fiocinini.

Mi fu assicurato che il numero di costoro supera i quattrocento. Pagati a lire due il giorno, con diritto di cibarsi delle anguille (e se non lo avessero se lo prenderebbero questo diritto: «quis custodiet custodem?») pensi ognuno che cosa costa l’amministrazione delle valli, senza contare il personale di ufficio, tecnico e direttivo!