Pagina:La regola di San Benedetto.djvu/51

Da Wikisource.
44 la regola

Come si deve regolare l’officio di notte in tempo di estate.

CAP. 10.°


Da Pasqua sino al primo di novembre, si mantenga tutto il numero dei salmi, come si è detto; non però, attesa la brevità delle notti, si leggano le lezioni nel codice: ma invece di esse tre lezioni, se ne dica a memoria una sola del vecchio testamento, cui si aggiunga il responsorio breve: e si faccia in tutto, come è stato detto, in guisa che nell’officio di notte mai non si dicano meno di dodici salmi, senza computare il terzo e il nonagesimo quarto.


Come si dee regolare l’officio della notte nei giorni di Domenica.

CAP. 11.°


Nel giorno di Domenica si sorga alle veglie più presto, e si tenga la stessa forma; cioè, recitati (come so-