Pagina:Le Vicinie di Bergamo.djvu/100

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nia fu condannata per la morte di Zigala da Pontirolo, nella pubblica assemblea del 5 Febbraio vennero autorizzati i Consoli ad aggiungersi quanti sapienti volessero, i quali fossero tenuti a fare proposte tendenti ad impedire il ripetersi di tali reati; e quegli in una successiva adunanza proposero e fecero passare: che ogni vicino, sotto pena di 100 lire (l. 2918,30), fosse obbligato a concorrere alla cattura di coloro, che nella Vicinia avessero provocato risse e commesso omicidio; che ognuno, il quale avesse bottega sulle vie pubbliche, fosse tenuto ad avere nella sua bottega una targa, una lancia ed una cervelliera per essere pronto ad accorrere armato all’arresto de’ malfattori, e di più stabilirono premii per coloro, che in questa bisogna si fossero addimostrati più solleciti1.

Si connettono con questi anche i provvedimenti presi per la tutela dei fondi posti entro i confini della Vicinia. In un lungo atto inedito2, mancante di data, che per molte ragioni, qui inutili a ripetersi, terrei per fermo doversi assegnare ai primi lustri del secolo decimoterzo, il quale poi, pel fatto che si chiude colle parole: in omni mense faciam legere istud breve in Vicinantia ad tollam sonatam, sarei d’avviso senz’altro si debba tenere pel più antico, e meglio per l’unico giuramento dei Consoli delle nostre Vicinie, delle Vicinie stesse, pervenuto fino a noi, trovo: ego non auferam nec vastabo fraudolenter alterius plantatum vel seminatum vel ferum vel drapum nec aliquid aliud valens unum denarium3 nec uvas

  1. Acta I qu. 7.
  2. Arch. Capit. L. 4.
  3. Cfr. Stat. 1248, 9 § 22 col. 1938; Stat. 1331, 9 § 20.