Pagina:Le Vicinie di Bergamo.djvu/142

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diventato un carico esclusivamente viciniale. Infatti vi venne disposto1, che ciascuna Vicinia della città, borghi e sobborghi di Bergamo, tra le mura della città e borghi anche in concorso coi Vicini abitanti fuori delle mura, ma entro i confini dei Corpi Santi, debba far riattare i selciati rotti ed anche quelle strade entro le Porte di S. Caterina, S. Antonio e tutte l’altre porte, che non fossero state assegnate ad alcun Comune; che se queste vie o selciati fossero stati rotti per colpa di alcuno, esse Vicinie abbiano ogni diritto di regresso senza alcuna formalità di giudizio. E più oltre è stabilito2, che alcune Vicinanze non hanno obbligo di concorrere al mantenimento delle vie fuori delle porte della città o borghi, le quali fossero assegnale in manutenzione ai Comuni del contado: la quale disposizione, a mio avviso, va intesa in questo senso, che, come era di fatto, a questi Comuni non era sempre assegnata in ogni punto la manutenzione a partire esattamente dalle porte cittadine, ma solo da qualche luogo più esterno, onde il tratto intermedio, che pure si trovava nel suburbio, perchè non ne andasse privo, doveasi riattare da quelle Vicinie, che si trovavano in tali condizioni e alla circoscrizione delle quali spettava3. In ultima analisi, tolte queste eccezioni, ai Vicinati era addossato, ciascuno nel proprio raggio, il mantenimento di tutte le vie, le quali circolavano nel vasto spazio, che propriamente forma la odierna nostra città entro la cerchia daziaria.


  1. Stat. 1493, 8 c. 9 p. 252.
  2. Stat. cit., 8 c. 25 p. 259.
  3. V. Stat. 1493, 8 cc. 27 seg. pp 261 seg.