Pagina:Le Vicinie di Bergamo.djvu/29

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furono i Vicini quelli che chiesero ed ottennero dal vescovo Guala che la loro chiesa di S. Giacomo della Porta fosse libera et absoluta capella civitatis Pergami sicut una ex aliis capellis ipsius civitatis e quindi vi fosse posto un prete qui divinum officium continue celebraret1; se a questo uniamo il sentimento religioso a quelle epoche vivissimo, parmi possiamo agevolmente spiegarci come quei Vicini, che abitavano attorno all’oratorio eretto per loro, dovessero considerarlo come cosa propria, e riguardare come di comune interesse il riattarlo, o l’ampliarlo, il tenerlo fornito de’ sacri arredi e di quanto occorreva a compiervi i riti liturgici, e come quindi alla lor volta i nascenti Comuni potessero cogliere questa condizione di cose quale segno di comunanza di locali interessi e quale sorgente di reciproci doveri. Del che ne porge una chiara prova la città di Parma nel 1238, poichè per definire a chi spettasse il risarcimento dei danni recati alla proprietà, non seppe meglio farlo che con questa ordinanza: quod dampnum emendetur ab omnibus hominibus qui se conveniunt et vadunt ad ecclesiam illam, ad quam ille cui dampnum datum fuerit, vel tenitores illius terre consueverant ire2.

E questo in tesi generale e come un naturale svolgimento della cosa, perchè solo la mancanza dei documenti non mi permette dire se molte di queste cappelle non saranno state fondate dagli stessi vicini, onde da questo fatto ne sieno nati diritti e doveri, che il giure canonico pienamente ammetteva, e che

  1. Lupi II, 1277.
  2. Stat. Parmae p. 263.