Pagina:Le leggi del giuoco degli scacchi.djvu/9

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Finalmente nell’atto di ricevere scacco dall’Avversario: che se il Re ricevendo scacco in vece di cambiar luogo, parasi colla coperta, o colla presa del Pezzo offensore, conserva tuttavia la libertà di arroccarsi in altro tratto. Chi però si arrocca, nol potendo, è tenuto a muovere la Torre toccata, o il Re a sua elezione.

VI. Non è lecito nell’atto di arroccarsi lo spingere alcun Pedone, dovendosi ciò chiamare un abuso da poco tempo, e da pochi Giuocatori introdotto, che non conta per se nè alcuna legittima osservanza, nè l’autorità di alcun degno Maestro.

VII. Chi tocca un suo Pezzo, non dicendo acconcio, accomodo, o simile, dee muoverlo, purchè possa. Che se per errore toccasse un Pezzo, che non avesse casa aperta, o col quale fosse coperto il Re dallo scacco, non dee obbligarsi nel primo caso a giuocare il Pezzo contro la natura del giuoco, e nè meno nel secondo a muovere nè Pezzo, nè Re, come alcuni pretesero con eccedente rigore. Così pure trattandosi di Pezzo rovesciato, o spostato, si potrà francamente rimettere senza precedente protesta.

VIII. Chi tocca Pezzo avversario, che possa prendersi, resta obbligato a pigliarlo; e non potendo, può giuocar ciò che vuole.

IX. Chi dopo aver toccato un suo Pezzo, ne muove, o sol anche ne tocca un altro,