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116 jacopo contarini

gli ufficiali della moneta prestavano giuramento sul loro Capitolare fino dal 1224.

Probabilmente fra l’uno e l’altro di questi Capitolari non vi era differenza sostanziale, perchè il fino dell’argento ed il peso del grosso non avevano variato, ma certo nelle disposizioni di ordine amministrativo e regolamentare si introdussero quelle modificazioni che l’esperienza aveva nel frattempo mostrate necessarie ed utili.

Questo importante documento è esteso nella forma solita ai Capitolari, e comincia dal giuramento che fa il massaro di esercitare il suo ufficio per il profitto e l’onore del Comune di Venezia, fabbricando assieme ai soci, od almeno con uno di essi, moneta grossa, buona e di buona fede; di ’osservare e far osservare ciò che è prescritto dal Capitolare e quanto sarà ordinato dal doge e dalla maggior parte del suo consiglio. Ciascun massaro deve fare per turno la quindicina assieme ad un compagno, mentre il terzo è chiamato in caso di dubbio o di necessità.

Il massaro di quindicina deve avere le chiavi delle volte e delle porte dove si pesa e si custodisce l’argento; deve assieme ai colleghi fare l’acquisto degli argenti e delle monete, a seconda di ciò che torna più utile al Comune, col concorso di tutti due, od almeno di uno dei soci, deve comporre le leghe, e coll’assistenza dei pesatori e degli affinatori consegnare il metallo ai fonditori, e controllare il peso ed il fino. Egli deve sorvegliare tutti i particolari della fabbricazione ed invigilare, anche col mezzo di un inquisitore, affinchè tutti i maestri facciano esattamente il debito loro; deve registrare gli acquisti e le rese dell’argento sopra apposito quaderno, ed alla fine del suo servizio dare conto esatto dell’avere del Comune e dei privati, e consegnare le chiavi al successore. Tutto è preveduto e determinato con esattezza e minuziosità forse eccessiva; si stabilisce il numero e la qualità degli operai, le ore di ufficio per i magistrati e la quantità del lavoro degli operai secondo la stagione, e persino il minimo del lucro che deve fruttare allo Stato la fabbricazione della moneta, cioè di due soldi per ogni marca d’argento lavorato.