Pagina:Le rivelazioni impunitarie di Costanza Vaccari-Diotallevi.djvu/43

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unicamente poggiare il loro giudicato? La legge vieta che sieno fatti palesi i nomi delle persone denuncianti ai profani; ma non vuole, e non poteva volere che fossero ignoti al processante ed ai giudici; giacchè quella, per quanto esorbitante presunzione d’infallibilità, non parte dal presunto afflato del Divino Spirito, ma dalla presunta scienza o coscienza dei ministri ai quali la legge concede illimitata fiducia. Ammettendo colla S. Consulta che potesse giustamente rimanere ignoto il nome e la persona dell’innominato referente, ne segue come deduzione diretta e necessaria, che sienò ammissibili per ogni effetto le accuse anonime, e così l’umanità incessantemente progrediente si trova in grazia del Poter Temporale risospinta di un tratto ai tempi felicissimi di Tiberio imperatore!

E non è cosa stupenda vedere una Sentenza, le cui conseguenze sono sì gravi, la quale adopera maniere di dire confacevoli appena ad una Difesa? La legge ammette di tener segrete le persone del denunciante; dunque poteva assolutamente ignorarsi chi fosse l’innominato riferente, il quale poteva pure in qualche modo riguardarsi come un denunciante. Lasciando stare che in nessuna lingua del mondo, ignoto e segreto non furono mai sinonimi, e che infinita è la differenza che passa fra le due idee espresse da quelle due parole; notiamo che quella frase - pure in qualche modo, - non possa e non debba significar altro, se non che la supposta somiglianza fra la persona nota e l’ignota sia soltanto apparente. Notiamo inoltre che quando pure la somiglianza fra l’ente esistente e l’ente immaginario esistesse in realtà, non poteva esser permesso ai giudici di scambiare l’uno coll’altro. Imperocchè trattandosi di una leggé di procedura penale, e che evidentemente non fu coniata a favore dell’accusato ma del fisco, anche secondo i principii giuridici ammessi in teoria nei tribunali pontificii, non poteva la S. Consulta dare a quella legge una interpretazione più lata, peggiorando la condizione dell’accusato. Sembra che il S. tribunale siasi fatta questa obbiezione, poichè vediamo che, assumendo un tuono sempre più litigioso e che riflette tanto bene la