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Pagina:Legge 563 1914.pdf/6

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Ogni variazione o modificazione nel funzionamento dell’Istituto deve essere espressamente autorizzata dal prefetto.


Art. 8.


I titolari degli Istituti di vigilanza hanno l’obbligo di comunicare al prefetto gli elenchi del personale dipendente, e di dar notizia, appena si verifichi, di ogni variazione intervenuta, restituendo i decreti di quelle guardie particolari che avessero cessato dal servizio.


Debbono altresì essere, nello stesso modo, comunicati al prefetto gli elenchi, e le relative variazioni, degli abbonati per la custodia delle loro proprietà, facendo risultare dagli elenchi medesimi, con precisa determinazione, quali siano i beni a cui i singoli abbonamenti si riferiscono.


Art. 9.

Il rilascio dell’autorizzazione deve essere subordinato al versamento nella Cassa depositi e prestiti di