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Pagina:Legge 563 1914.pdf/7

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una cauzione nella misura da stabilirsi dal prefetto.


La cauzione sta a rispondere di tutte le obbligazioni inerenti all’esercizio dell’Istituto, nonché della osservanza delle condizioni indicate nell’atto di autorizzazione.


Il prefetto ordinerà lo svincolo e la restituzione della cauzione quando il concessionario, decorsi almeno tre mesi dalla cessazione dell’esercizio, proverà di non avere obbligazioni pendenti in dipendenza del servizio al quale era autorizzato l’Istituto.


Art. 10.


Le disposizioni dell’art. 44 della legge 31 agosto 1907, n. 690, e degli articoli 82, 84, 85, 86, 87 del regolamento 20 agosto 1909 n. 666, sono applicabili alle guardie dipendenti dalle consociazioni fra proprietari e dagli Istituti di vigilanza.


Dette guardie riceveranno dal prefetto un decreto di approvazione, a tergo del quale dovranno essere stampati gli articoli relativi alle infrazioni o contravvenzioni, del cui accertamento esse sono specialmente incaricate.