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Pagina:Legge 563 1914.pdf/8

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Art. 11.


Le guardie sono obbligate a prestarsi a tutte le richieste che loro venissero dirette dagli ufficiali o dagli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.


Art. 12.


Il termine per ricorrere al Ministero dell’interno contro i provvedimenti del prefetto è di giorni 30.


Visto, d’ordine di Sua Maestà;


Il ministro dell’interno

SALANDRA.