![]() |
Questa pagina è stata trascritta e formattata, ma deve essere riletta. | ![]() |
Art. 11.
Le guardie sono obbligate a prestarsi a tutte le richieste che loro venissero dirette dagli ufficiali o dagli agenti di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria.
Art. 12.
Il termine per ricorrere al Ministero dell’interno contro i provvedimenti del prefetto è di giorni 30.
Visto, d’ordine di Sua Maestà;
Il ministro dell’interno
SALANDRA.