Pagina:Maffei - Verona illustrata IV, 1826.djvu/47

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notizie generali 41

le liti fra congiunti, nelle quali comanda lo Statuto che le parti si compromettano, eleggendo Arbitri; i quali in ristretto termine di tempo, e senza strepito di giudizio, in giorni feriali e non feriali, sommariamente ogni cosa debbano stabilire, e decidere inappellabilmente; talchè da giudizio Arbitrale tra’ parenti niuna spezie di richiamo possa aver luogo. Anche questa santa, e per la qualità de’ contrasti che fra più stretti congiunti avvengono, necessaria legge, trova ora la privata malizia modo di deludere, anzi di render nociva e pregiudiziale, trasportando, per l’esclusione degli altri Giudici più facilmente, non senza infinita confusione delle famiglie, l’appellazion delle Arbitrali, contra la mente sovrana, e a dispetto d’ogni legge.


Consolato.


Singolare è il privilegio di questa città per l’imperio mero e gius del gladio, cioè piena giurisdizione anche nel Criminale. La giudicatura nei debiti spetta però al Consolato, del quale non senza errore fu scritto nel corpo delle Republiche, che conosce de civilibus quaestionibus. Questo Magistrato pare fosse già di otto, come di otto si conserva ancora in Firenze: almeno così vien indicato nel Dialogo manoscritto De furibus, composto dugent1 anni fa da Lodovico Nogarola, in cui tocca dell’antica autorità degli otto Consoli, e dice, confessi una cum clarissimo Praetore de hominum vita ac morte cognoscunt, ac statuunt. Or da gran