Pagina:Manuale di economia politica con una introduzione alla scienza sociale.djvu/217

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[§ 159-163] conc. gen. dell’equil. econ. 207

concetto generale di prezzo, i risultamenti ai quai già siamo pervenuti.

160. Il tipo (I) di fenomeni è costituito da quell in cui l’individuo accetta i prezzi che trova su mercato e procura di soddisfare i suoi gusti con quei prezzi. Nel fare ciò egli contribuisce, senza volerlo, a modificare quei prezzi; ma egli non opera direttamente per modificarli. A un certo prezzo egli compra (o vende) una certa quantità di merce; se la persona colla quale contratta accettasse un altro prezzo, egli comprerebbe (o venderebbe) altra quantità di merce. Ossia, ciò che torna lo stesso, per fargli comperare (o vendere) una certa quantità di merce, occorre praticare un certo prezzo.

161. Invece il tipo (II) è costituito da fenomeni in cui l’individuo ha per scopo principale di modificare i prezzi, per ricavare in tal modo un qualche vantaggio. Alla persona colla quale contratta non lascia la scelta di varî prezzi; ne impone uno, e ad essa lascia solo la scelta della quantità da comperare (o da vendere) a quel prezzo. La scelta del prezzo non è più bilaterale, come nel tipo (I); diventa unilaterale.

162. Abbiamo già veduto che, nel concreto, il tipo (I) corrisponde alla libera concorrenza (§ 46), e il tipo (II) corrisponde al monopolio.

163. Dove c’è libera concorrenza, nessuno essendo privilegiato, la scelta del prezzo è bilaterale. L’individuo 1 non può imporre il suo prezzo a 2, nè l’individuo 2 può imporre il suo prezzo a 1. In tal caso chi contratta si pone il problema: «Dato il prezzo tale, quanto comprerei (o venderei)?» Oppure, ciò che torna lo stesso; «Perchè io compri (o venda) tale quantità di merce, che prezzo ci vorrebbe?».