Pagina:Manuale di economia politica con una introduzione alla scienza sociale.djvu/229

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[§ 190-194] conc. gen. dell’equil. econ. 219

hanno senso se non si aggiunge una condizione che determini in quale parte della regione di possibile equilibrio ci vogliamo fermare. Per far valido il teoroma precedente, anche pel caso della produzione, s’intende per fenomeni di tipo (I), con concorrenza completa, si può porre la condizione che offerta e domanda sono quelle che hanno luogo sulla linea delle trasformazioni complete.

191. Se poi si volesse che il teorema dell’equilibrio, mercè l’eguaglianza dell’offerta e della domanda, avesse luogo anche per le merci per le quali esiste una linea di massimo utile, come al § 105, sarebbe necessario mutare senso all’offerta e alla domanda, e riferirle a quella linea.

192. Nel caso di più individui e di più merci, si intende che sommando, per ciascuna merce, le domande dei singoli individui si ottiene la domanda totale della merce, e similmente per l’offerta.

193. Il modo col quale variano offerta e domanda fu detto legge dell’offerta e della domanda. Ne discorreremo in altro capitolo; per ora ci basterà di sapere, all’ingrosso, che, nel caso di due merci, quando il prezzo di una merce cresce, la domanda scema, mentre l’offerta prima cresce, ma poi può scemare.

194. Se consideriamo un sentiero m c', fig. 15, che mette capo ad un punto c' della linea delle trasformazioni complete, l’inclinazione della retta m c' sull’asse m b, sul quale si portano le quantità della merce B, è eguale al costo di produzione della merce B, ottenuta con trasformazione completa in c'. E, se c' si trova pure sulla linea dei baratti, quell’inclinazione misura