Pagina:Meditazioni storiche.djvu/403

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sè qoasi tolta la potenza giudiziaria, e gran parte pnr della politica, non solamente come avviene a qualunque tribunale giudichi delitti politici, ma perchè, come gli Efori spartani e i Censori romani, avea pure ispezione su’ costumi, e soprattutto poi perchè aveva diritto di annullare le deliberazioni popolari. Certo, una costituzione in cni erano date siffatte potenze ad un consiglio ristretto, non può dirsi esclusivamente nè esageratamente democratica; nè un consiglio cosi formato, aristocrazia fondata sulle ricchezze anziché sul merito politico, sn’servigi alla patria. E il fatto sta, che finché stette l’autorità dell’Areopago, il governo Ateniese, quantunque tendente via via a democrazia più pura, fu equilibralo dall’aristocrazia, e che questo governo fu quello il quale fece utile alla patria Greca, grande e gloriosa la repubblica Ateniese, dalla cacciata di Pisistrato a Pericle. Dopo il quale, caduta l’antorità dell’Areopago, vedrem sorgere la democrazia pura; gloriosa e splendida ancora, ma insufficiente poi a mantener sè stessa contro all’aristocrazia spartana, e Grecia contro alla monarchia Macedone. — 3° Nè eia solo corpo aristocratico l’Areopago. Eravi un senato di 400, tratti a sorte tra i cittadini di maggior censo, ma non ammessi se non dopo sindacalo; ondeché si vedono di nuovo qui le due origini di quell’aristocrazia, il censo e il merito. Questo senato consigliava gli Arconti negli affari maggiori j e massime nelle proposizioni al popolo. — 4° Arconti, Areopagiti e senatori poi, non potevano essere eletti se non delle tre classi maggiori del popolo, Pentecosiomedimni che possedevano 800 medimni, cavalieri che ne possedevano 400, e Zeugiti che 400. I soli magistrati inferiori rimanevano alla quarta classe de’ possidenti minori o non possidenti, detti Theti. — 8° Ma il popolo intiero composto delle quattro formava poi il consiglio comune e supremo, l’assemblea popolare; la quale non aveva cosi nella costituzione di solone se non l’elezione de’ magistrati tra’grandi elegibili, e la sanzione delle leggi proposte epperciò deliberale già dagli Ar i conti e dai senato, ma non la proposizione o come si chiama oggi l’iniziativa di esse. Antorità moderatissima, come si j vede, e che pur bastò allo svolgimento non solamente delle