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Pagina:Memorie storiche civili, ed ecclesiastiche della città, e diocesi di Larino.djvu/525

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424 MEM. STOR. CIV. ED ECCL.


35. Eflendo nate alcune altre controversie intorno all’interpretazione de’ Suddetti Capitoli, furono fatte di comune consenso le altre segg. Costituzioni.

Jesus, Maria, Mercurius.

36. SUole l’uomo inimico della tranquillità colla lunghezza del tempo feminare in mezzo del campo di una santa pace zizanie de’ liti, e di discordie, quali irrigando col freddo umore di quella parola meum, et tuum, cerca raccogliere le semenze delli precipizj, e destruzzioni; al che avendo l’occhio ambidue questi Cleri della Serra ricordevoli di quel detto d’ lsaia Proph. nel 32.5. opus justitiae pax, ed ammaestrati nella scuola della legge Evangelica per quello insegnò Cristo Nostro Signore in S. Matteo al 7. con quelle parole: quocumque vultis ut faciant vobis homines, eadem facile illis, vedendo essere inforte alcune differenze nelle antiche loro Capitolazioni. Oggi 24.Febbraro 1666.giorno di S. Mattìa glorioso, si convengono essi Cleri nella Chiesa dì S. Mercurio, dove nel presente anno risiede la Dignità, e armati tutti colla falce della giustizia, cercano svellere, e troncare ogni zizania di differenze per abbruciarle nell’ardente fuoco di una carità fraterna, con dichiarare alcune cose occorse sopra le Capitolazioni fatte da’ loro antichi Predeceffori, quali sono le seguenti, vìdelicet:

In primis sopra il Cap.IV. dichiarano essi Cleri, che essendo loro obligati solennizare le due Festle principali delli titoli dell’una, e l’altra Chiesa, cioè dell’Assunto della B.V. e del glorioso S. Mercurio, e mancando alcun Prete, se non sarà legittimamente impedito debba pagare carlini sei di punto, cioè carlini due al primo Vespero, carlini uno al Matutino, carlini due alla Messa Cantata, ed un altro al secondo Vespero.

Sopra il Cap. XI. si convengono, e dichiarano li detti Cleri in conformità della lettera di Monsignor Illustrissimo Ferrante Apicella Vescovo di Larino, il dì cui tenore determina, che avendo un forastiere, o una forastiera fatto l’incolato nella Serra per anni diece, occorrendo accasarsi con qualche forastiero, o forastitera, abbia da sposare in quella Chiesa, dove per spazio di detto tempo è stato sagramentato, per causa dell’abitazione, e se pure qualche forastiero per detto spazio sarà andato hinc, inde, in tal caso debbia sposare nella Chiesa della dignità.

Sopra il Cap.XII. vogliono, e dichiarano li medesini Cleri, che seminanio un Parrochiano di S. Mercurio, e quel seminato succedesse ad un Parrochiano di S. Maria per vendita, o per successione caufa mortis,o altro, in tal caso la decima di detto seminato sia la metà per uno, e nell’istesso Capitolo dichiarano li detti Cleri, che seminando qualche farastiere commorante nella Serra, la di cui decima per il jus praediale spettarebbe la metà per uno, occorrendo, che detto forastiere si accasasse infra annum,non s’intende guadagnare la Decima quella Chiesa donde è la sposa parrochiana; ma per quell’anno tantumsia la metà per uno, e ciò s’intende dopo esser fatta la semina, che succedendo prima, sia di quella Chiesa a chi spetta, cioè d’onde la donna è Parrochiana.

Sopra il Cap. Xlll. si convengono li detti Cleri, e lodano l’antiche osservan-