Vai al contenuto

Pagina:Memorie storiche civili, ed ecclesiastiche della città, e diocesi di Larino.djvu/600

Da Wikisource.

LIB IV. CAP. XI. 499

tamen, ut in reliquis omnibus, per SS. Canones, et Concilii Tridentini Constitutiones Apostolicas, et Ordinis praedicti circa hujusmodi Conventum Regularium erectiones proscripta sunt, religiose serventur &c. E come che già il tutto si ritrova in stato da potersi introdurre in esso l’osservanza, e disciplina Regolare, a tenore di quanto si prescrive col suddetto rescritto della S. Congregazione; di maniera che comodamente può mantenersi in detto Convento il numero prescritto, e maggiore assai de’ Religiosi, con tutte quelle comodità, che si richieggono, secondo le di loro Costituzioni, e Disposizioni de’ SS. Canoni; si supplicò perciò V. S. Illustrissima dare esecuzione alla facoltà commessale da detta S. Congregazione, e la medesima restò servita, ordinare, che si stipolasse l’istrumento della fondazione fra esso Signor Marchese, e il Procuratore, o sia Sindaco Apostolico de’ suddetti PP. come in fatti è stato quello stipolato con tutte le solennità tra il medesimo Signor Marchese di Colletorto da una parte, e il Magnifico Donato di Antonio da Napoli Procuratore spenalmente costìtuito da’ Padri di detta Provincia, coll’intervento anche del P. Fra Daniele della Cirignola de’ Minori Osservanti Riformati di S. Francesco d’Assisi in Napoli li 5. Giugno di quest’anno 1741. per mano di Bartolomeo Matteo di Fiore Notare, e con esso detto Signor Marchese dona, dà, e concede il suddetto Convento, e Chiesa sotto il titolo di S. Maria del Carmiine, fabbricato a sue spese con tutte le suppellettili così sagre, come profane, similmente fatte a sue spese in beneficio de’ suddetti Religiosi di detta Provincia di S. Angelo presenti, e futuri in perpetuo, e per essi al suddetto Signor Donato d’Antonio di Napoli loro Procuratore, e Sindaco specialmente costituito con le seguenti condizioni, obblighi, pesi, e riserve, e non altrimen te, e sono: Primo, esso Illustrissimo Signor Marchese D. Bartolomeo si ave espressamente riserbato tanto per sé, quanto per suoi eredi, e successori nel suddetto Feudo in infinitum, & in perpetuum l’uso di un quarto, o di più stanze, che si fabbricasse a suo modo, col comodo della Cucina, e simili Officine, cosi per esso, come per li parenti del Signor Barone pro tempore in primo, e secondo grado, caso che per loro divozione ivi volessero commorare, e ciò s’intenda, e debba intendersi senza portare veruna soggezione, né dispendj alli Religiosi di quello. Secondo, esso Illustrissimo Signor Marchese D. Bartolomeo si ave espressamente riserbato, siccome si serba per sé, suoi eredi, e successori usque ad secundum gradum inclusive tantum in detto Feudo l’officio di Sindaco Apostolico del suddetto Convento, ut supra fondato, e dotato, con la facoltà d’invigilare, e sovraintendere agl’interessi del medesimo Convento, e suoi Religiosi, e di surrogare uno, o più Sostituti a tenore delle Apostoliche Costituzioni, che fussero però anche di sodisfazione, e piacere del Superiore pro tempore. Terzo, che fusse, e sia lecito alle Signore Baronesse con sue parenti femine in primo, e secondo grado di entrare in detto Conventout supra, fondato, e dotato, e suoi Chiostri interiori, accompagnate da due Ecclesiastici, e da due altre donne di matura età, e ciò in perpetuo in qualche giorno dell’Anno a loro arbitrio coll’intelligenza dell’Ordinario del luogo; Quarto, che sia lecito al Signor Barone, e suoi parenti in primo, e secondo grado pro tempore in perpetuum tenere occupato sedie, e luogo distinto in Chiesa, in occasione delle funzioni Ecclesiasti-