Pagina:Memorie storiche civili, ed ecclesiastiche della città, e diocesi di Larino.djvu/92

Da Wikisource.

LXXXVII

i Militi e Militari, e altri gl’Ordini delle persone, che non erano nè Chierici, nè Militi, nè Militari.

XXVI.      I Chierici si dichiarano liberi dal foro laicale, e da pesi, e che non fussero tenuti pagare il terratico de’ Territorj, che avevano in Feudo, o fusse in coltura dal Monastero a differenza de’ laici, quali ne pagavano uno per ogni dieci di fruttato, e che ad ognuno fusse lecito farsi Chierico senza licenza dell’Abate Padrone del luogo; e per conseguenza si vede, che nè prima, nè dopo ebbe luogo la Costituzione di Guglielmo I. detto il malo, con cui si ordinava, che niuno potesse chiericarsi senza licenza del Padrone del luogo; siccome per altro mai fu in uso in Regno, e sempre detestata da’ nostri, specialmente da Andrea d’Isernia, come pregiudiziale alla libertà Ecclesiastica, conforme fu detestata, e si detesta l’altra Costituzione intorno al Foro de’ beni non Ecclesiastici degli Ecclesiastici.

XXVII.      In ordine a’ Militi, e Militari, prima si spiega la parola Miles, e suo significato, che aveva nel secolo XI. e chi fussero questi Militari, e come si dovessero giudicare; e quivi si dichiara la diversità de’ giudizi del Mallo, e Placito, e come si esercitassero; e dopo scritto abbiamo osservato presso il ch. Muratori nel tom. 2. dell’antichità d’Italia medii aevi, come questo illustre Scrittore spiega l’uno, e l’altro, uniforme per altro a quel, che noi ci ritroviamo aver scritto. Appresso ciò, che si assegnava a’ Militi, cioè un destriero e un Ronzino, e cosa fussero, e loro pesi.

XXVIII.      Quanto al ceto dell’altre persone, che non erano nè Chierici, nè Militi, nè Militari, si parla degli usi intorno alle cose giudiziali, e tra gl’altri, che mai si venisse alla carcerazione de’ debitori, sine judicio, e nemmeno nel caso, che si offerisse sicurtà: poi de’ Raccomandati, e chi questi fussero, della libertà, che avevano gl’Abitatori di dare in coltura li Feudi avuti dal Monastero, e in quel tempo quale fusse il significato della parola Feudo.

XXIX.      Si avanza a discorrere delle successioni, e libertà, che avevano di donare a Chiese, e Monasterj: similmente si dice, che i Parenti venissero obbligati pagare Bonenum unum Monasterio pro exitura, nel caso, che la donna si maritasse altrove; si parla anche delle composizioni de’ delitti, che potevano farsi colla parte offesa, e quando; come pure della maniera di purgarsi i delitti, e qui si spiega in quante forme ciò poteva farsi, e si enumerano le persone, a’ quali non era permessa la purgazione de’ delitti; come pure l’uso del duello, dell’acqua fredda, o calda, e come poi aboliti. Finalmente de’ pesi de’ Vassalli, specialmente di quello, che chiamano Adjutorio, e cose simili, che qui tralasciamo.

XXX.      Rispetto al quinto libro, qui non si parla, che della Serie de’ Vescovi Larinati, e accennandoli ciò, che si è detto nel cap. 2. del lib. 3. intorno all’istituzione di questo Vescovado; si accenna parimente quel, che ivi è stato esaminato, rispetto al primo Vescovo, che s’incontra: e si dice, che egli fu Giovanni, chiaro a tempo di S. Gregorio Magno, perduta la memoria degli altri pesi tante sciagure di questa Città, e sua Chiesa; e in ciò si supplisce Olstenio, Scrittore per altro chiarissimo, per quelle ragioni, le quali ivi si esaminano. Inoltre