Pagina:Memorie storiche della città e del territorio di Trento.djvu/253

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e del territorio di trento. 235

disposizion statutaria, di cui si trattasse, e promulgarne una nuova, ma che in tal caso fosse pur salvo al Magistrato il diritto di reclamare e ricorrere ai supremi tribunali dell’Impero, allorchè la nuova legge gli sembrasse non giusta, o non conforme al bene pubblico, intendendo però tutto questo ristretto alla sola città e pretura; perchè riguardo agli altri paesi e giurisdizioni del Principato, che formavano la parte più grande e più numerosa, niuna ingerenza o diritto vi aveva, e non pretendea nè pure d’avervi il Magistrato civico di Trento: che finalmente l’autorità del Principe non potesse mai estendersi a privare arbitrariainente il Magistrato civico di quei diritti e di quelle prerogative, che gli erano state concedute da’ Principi Vescovi antecessori, nè di quella giurisdizione ed autorità, che in virtù dello Statuto o d’antiche consuetudini legittimamente competevagli, e che aveva sempre esercitata in passato; poichè questi diritti e privilegi della città dovevano essere sempre sacri ed inviolabili. Anche tutti gli altri paesi e giurisdizioni del Principato di Trento godevano varj privilegi e diritti, i quali dovevano essere ugualmente sacri; poichè niun Principe dell’Impero germanico poteva privare arbitrariamente i proprj sudditi de’ diritti o privilegi loro conceduti, se non allorchè v’intervenisse una legittima e giusta causa, o allorchè il comandasse imperiosamente il bene ed il vantaggio pubblico.