Pagina:Memorie storiche della città e marchesato di Ceva.djvu/76

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Si stabilisce che chi è nativo di Ceva od abitante, non possa farla da procuratore contro alcuna persona della stessa Città.

Si parla quindi degli avvocati, dei mercanti, delle citazioni, dei debiti, dei pegni masnengorum pedissecarum et filiorum familias, delle usanze, dei cambi, dell’usura, del registro delle condanne, delle donne, dei confini di Ceva, degli ufficiali di comunità che devono durare in ufficio un solo anno.

Si statuisce che il podestà di Ceva non possa eleggere alcuni ufficiali, come sarebbero, curatori di beni vacanti, estimatori e campari, ed altri ufficiali senza il consiglio dei capitolari.

Si proibisce l’introduzione in Ceva di vino forestiere sub aliena fraude; fatta facoltà a chiunque d’impossessarsi delle bestie, dei barili, e di spargere il vino per terra. Et quilibet possit impune capere et sine pena vinum et bestias, et spargere dictum vinum, et bariles frangere.

Si passa quindi a dar prescrizioni riguardo ai macellai, sul prezzo delle carni, sulla ricognizione dei commestibili e su altre cose riguardanti la polizia.

Si viene quindi a parlar delle campagne, delle bestie, ecc., si proibisce il giuoco in quo pecunia amittatur.

Si passa dopo altri capitoli riguardanti le campagne e la sicurezza dei fabbricati in città, a parlar degli osti ai quali vien proibito di vender vino dopo il suono dell’ultima campana, di non accettar nell’albergo che forestieri, e di non permettere che vi si giuochi.

Si proibisce di seguire i cadaveri alla sepoltura per parte dei parenti del morto e di quelli che abitano nella stessa casa.

Si prescrive che gli estimatori del Comune di Ceva si portino nell’ospedale nella settimana santa, in quella in cui cade la festa di S. Giovanni Battista, di S. Michele, e della Natività di N. S. G. C. e facciano un inventario di tutto