Pagina:Milani - Risposta a Cattaneo, 1841.djvu/80

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ancora dimostrato di aver pratica dei grandi affari, e mente sufficiente per condurli a buon porto.

220.° Era dunque cosa da non dirsi: nessun governo avrebbe cosi ciecamente impegnato per ora, e per sempre, la libertà e la fortuna pubblica; ed il governo austriaco, di antica e di costante prudenza, lo avrebbe fatto meno di ogni altro.

221.° Sua Maestà accordò, e accordo molto, ma frenò anche in due modi l’intemperante generalità di quelle domande.

Accordò non una concessione definitiva, non un privilegio, ma una concessione provvisoria, un diritto di priorità, perchè si potesse intanto, scevri da ogni timore di concorrenza, dimostrare la possibilità e l’utilità pubblica e privata dell’opera, prescrivendo a questa dimostrazione, e quindi ponendo al diritto di priorità il termine perentorio di due anni.

E questa concessione provvisoria, e questo diritto di priorità non lo allargò su tutte le linee, su tutte le superficie chieste nelle domande, ma lo strinse su di una linea sola, unica, continua, su quella che fosse preferita per una strada di ferro da Venezia a Milano 1, lasciando la scelta di questa linea libera agli studii degli imprenditori 2

222.° La Sovrana concessione provvisoria, facendo parola soltanto della strada a ruotaie di ferro da Venezia a Milano, e tacendo delle diramazioni, che pure erano comprese nelle due suppliche, le esclude, e le rifiuta pel noto assioma di diritto che inclusio unius est exclusio alterius.

Ed è quindi evidente la conseguenza che Monza sarebbe stata compresa nel diritto di priorità che emana da quella concessione provvisoria, se la linea principale e continua della strada di ferro da Venezia a Milano si fosse fatta passare per Monza, andando a Milano; ma andandosi a Milano per altra via, e Monza rimanendone fuori, Monza è colpita dalla stessa esclusione del diritto di priorità, dalla quale rimangono colpite, in virtù di quella Sovrana risoluzione 25 febbraio 1837, le altre diramazioni di Bergamo, Mantova, Cremona, Treviso, Bassano e Pavia. In poche parole, Sua Maestà ha detto:

Andate da Venezia a Milano per quella linea che gli studii vostri vi condurranno a dimostrarmi più utile all’interesse pubblico che io tutelo, più utile all’interesse vostro, che io tutelo pure, perchè si tratta di una società anonima, di una società privilegiata; ma badate bene che io vi ho accordato il diritto di priorità sopra una linea sola, sopra una linea continua da Milano a Venezia, e non sopra una linea continua da Milano a Venezia con delle diramazioni verso le città laterali.

  1. Risoluzione Sovrana 25 febbraio 1837. (Vedi l’opuscolo più volte citato ("Strada ferrata da Venezia a Milano").
    «Sua Maestà l’imperatore e re, con Sovrana risoluzione 25 febbraio anno corrente, si è graziosamente degnata di permettere che si formi una società di azionisti per la costruzione di una strada a ruotate di ferro da Venezia a Milano, e che questa società venga in prevenzione assicurata di conseguire un privilegio sotto le norme e condizioni che verranno stabilite per tali concessioni, in seguito alle proposizioni che si stanno per rassegnare alla Sovrana decisione».
    Istruzioni relative dell’eccelsa I. R. Cancelleria aulica riunita. «Intanto si accorda alla società d’azionisti per la costruzione di una strada a ruotate di ferro da Venezia a Milano la priorità sopra qualunque altra impresa per questa strada, fissando un termine non più lungo di due anni per finire le primordiali operazioni, a segno che, prima dello spirare di questo termine, sia presentata la supplica in piena regola per ottenere il privilegio definitivo, nella quale siano offerti i dati necessari per conoscere le spese e l’entità del profitto».
  2. Disposizioni generali pel sistema da seguirsi, a termini delle Sovrane risoluzioni 29 dicembre 1837 e 18 giugno 1838, nelle concessioni di strade a ruotaie di ferro.
    Articolo 2.° «La scelta della linea, in quanto alla direzione ed estensione delle strade ferrate da costruirsi, è abbandonata ai privati ed ai loro calcoli sul vantaggio e sul ricavo che credessero, con probabilità, di posteme ritrarre, e non si impongono loro altre restrizioni fuori di quelle richieste da interessi pubblici di maggior importanza».