Pagina:Morselli - L'uccisione pietosa (L'eutanasia), Torino, Bocca, 1928.djvu/237

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più la esecuzione di un omicidio pietoso saran sempre passibili di ripulsa da parte della pubblica opinione, di pena da parte degli esecutori delle Leggi vigenti, salvo che Magistrati e Giurati non credano di indulgere alla motivazione giudicata non anti-sociale ma umana, come han detto Ferri e Tarde. E si avverta anche il pericolo in cui può incorrere un medico troppo sollecito ad accondiscendere, qualora i famigliari in seguito si pentissero di avergli chiesto quell’atto di liberazione terminale per il morente o per l’infermo condannato, o qualora parenti lontani e dissenzienti mantenutisi estranei all’azione liberatrice, tanto più se si sentissero lesi da quella morte nei loro interessi, movessero causa al sanitario. Questo dissenso fra congiunti e consanguinei è già frequentissimo quando si deve provvedere per il ricovero di un alienato in Manicomio; gli alienisti ne sanno qualcosa. Figuriamoci ciò che avverrebbe in un contrasto ben più tragico di opinioni! A scanso di ogni possibile responsabilità del medico, una Legge che autorizzasse l’Eutanasia dovrebbe, non soltanto prescrivere la istituzione di Commissioni tecniche e di Tribunali speciali, ma ordinare in ogni caso la convocazione del Consiglio di famiglia, come si fa per il semplice provvedimento della interdizione o inabilitazione civile rispetto agli infermi di mente ed ai prodighi, ed ottenerne l’incondizionato e unanime assenso.

Infine, non possiamo senza fremito pensare