Pagina:Moto-proprio emanato dalla santità di n. signore papa Pio IX a dì 12 settembre 1849 in Portici.djvu/15

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Col presente perdono non s’intende assicurare la permanenza negl’impieghi governativi, provinciali o municipali a tutti quelli che per la loro condotta nelle trascorse vicende se ne fossero resi immeritevoli. Questa riserva è applicabile ai militari ed impiegati d’ogni arma.


Dalla Nostra Residenza al Quirinale questo dì 18 Settembre 1849.


G. Card. della Genga Sermattei
L. Card. Vannicelli Casoni
L. Card. Altieri