Pagina:Moto-proprio emanato dalla santità di n. signore papa Pio IX a dì 12 settembre 1849 in Portici.djvu/16

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EDITTO

Giacomo, della Santa Romana Chiesa, Cardinale Antonelli, Diacono di S. Agata alla Suburra, della Santità di Nostro Signore PAPA PIO IX. Pro-Segretario di Stato ec.

In virtù dell’articolo 1.° del Motu-proprio 12 Settembre 1849 la SANTITÀ DI NOSTRO SIGNORE ci ha ordinato di pubblicare, siccome Noi nel Sovrano Suo Nome pubblichiamo la seguente Legge sul Consiglio di Stato.

CAPITOLO I.

Disposizioni preliminari.

§ 1. Il Consiglio di Stato è composto di nove consiglieri ordinarii e di sei consiglieri straordinarii: ha un presidente Cardinale, un vicepresidente Prelato, un segretario coi subalterni necessarii al disimpegno del servizio.

§ 2. La presidenza è attribuita al Cardinale Segretario di Stato presidente del consiglio dei ministri: egli è rappresentato dal vice-presidente allorchè non interviene al Consiglio.

§ 3. Se il Consiglio è presieduto dal Cardinale, il vice-presidente ha sede e voto fra i consiglieri.

§ 4. I consiglieri ordinarii ed i consiglieri straordinarii debbono avere la età non minore di anni trenta compiuti: gli uni e gli altri