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sidente distribuisce gli affari alle sezioni per l’opinamento o per gli effetti contemplati nel § 17.

§ 23. I ministri possono intervenire alle sezioni o alle adunanze generali; essi non hanno voto.

§ 24. Nell’adunanza generale allorchè il Cardinale presidente o il Prelato vice-presidente dichiara che la discussione è compiuta, si passa immediatamente ai voti.

§ 25. L ’adunanza generale non può deliberare se non sono presenti almeno sei consiglieri, cinque dei quali debbono essere ordinarii, oltre il Cardinale presidente od il Prelato vice-presidente.

Le sezioni non possono deliberare se non sono presenti in ciascuna di esse almeno tre consiglieri due dei quali sempre ordinarii.


CAPITOLO IV.

Opinamenti.

§ 26. L’opinamento contiene lo stato dell’affare rimesso all’esame delle sezioni o dell’adunanza generale ed i motivi sui quali è fondato, i pareri dei dissenzienti e le ragioni del dissenso: è sottoscritto da tutti i membri presenti nell’adunanza generale od in ciascuna sezione.

§ 27. Il Cardinale presidente umilia l’opinamento al Santo Padre, quando abbia rimesso al consiglio l’esame dell’affare, ovvero lo trasmette al consiglio dei ministri od al ministero competente.

§ 28. Sul rapporto del ministro competente, e sentito ove occorra il consiglio dei ministri Sua Santità decide, se e come debba adottarsi l’opinamento.

§ 29. Il Cardinale presidente fa inserire negli atti del consiglio la decisione sovrana.


CAPITOLO V.

Disposizioni generali.

§ 30. Le sedute ordinarie dell’adunanza generale hanno luogo una volta per settimana; due volte quelle di ciascuna sezione.

Le sedute straordinarie dell’una e delle altre hanno luogo ogni volta che siano ordinate dal Cardinale presidente.

§ 31. I consiglieri ordinarii, il segretario del consiglio e gli impiegati subalterni godono di un trattamento fisso a carico del pubbli-