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co erario, ed hanno diritto alle giubilazioni e pensioni in conformità della legge.
§ 32. I consiglieri tanto ordinarii che straordinarii ed il segretario del Consiglio prestano giuramento nelle mani del Cardinale presidente secondo la formola approvata da Sua Santità.
§ 33. La disciplina interna del Consiglio di Stato sarà regolata dal Cardinale presidente.
Dato in Roma dalla Segreteria di Stato il 10 settembre 1850.