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§ 2. Oltre alla nomina dei ministri titolari, Sua Santità accorda a quei soggetti che ne reputa meritevoli il titolo di ministri di Stato: essi non hanno funzioni abituali.

§ 3. Ciascuno dei ministri ha un sostituto che lo rappresenta nella direzione del ministero.

§ 4. Nel caso di lunga assenza di un ministro titolare o di vacanza del ministero, il Santo Padre destina alle funzioni interinali o un altro ministro titolare o un ministro di Stato a sua scelta.

§ 5. Le relazioni del governo della Santa Sede con le altre potenze sono sempre affidate ad un Cardinale di Santa Chiesa che conserva il nome e le attribuzioni di segretario di Stato.

§ 6. Il Cardinale segretario di Stato è l’organo del Sovrano, anche nella emanazione degli atti legislativi.

§ 7. Qualunque affare che abbia o possa avere rapporto con l’estero, abbenchè dipendente da uno dei cinque ministeri, dee trattarsi di concerto con la segreteria di Stato.

Il solo Cardinale segretario di Stato corrisponde coi governi o rappresentanti esteri.

§ 8. Appartiene specialmente al Cardinale segretario di Stato,

tutto ciò che riguarda i trattati diplomatici e le convenzioni di qualunque specie, anche di commercio, e la loro esecuzione;
la giusta demarcazione e la tutela dei confini dello Stato;
la protezione dei sudditi pontificii che vanno o che dimorano all’estero;
il rilascio dei passaporti per l’estero;
l’ammissione degli stranieri a stabilirsi nello Stato e la loro naturalizzazione;
la legalizzazione dei documenti da trasmettersi fuori dello Stato.

§ 9. La riunione dei cinque ministri forma un consiglio chiamato Consiglio dei ministri.

I sostituti dei ministeri non intervengono al consiglio neppure in assenza o mancanza del ministro rispettivo.

La presidenza del consiglio è attribuita al Cardinale Segretario di Stato.

§ 10. Coerentemente alla legge da emanarsi sul governo delle provincie, il Cardinale Segretario di Stato nella sua qualità di presidente del consiglio dei ministri ha inoltre la ordinaria corrispondenza coi Cardinali legati.