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CAPITOLO II
Attribuzioni comuni ai cinque ministri.
I ministri, ciascuno nel loro dipartimento, propongono a Sua Santità le nuove leggi ed i nuovi regolamenti generali e ne redigono i progetti: propongono inoltre le modificazioni od interpretazioni autentiche delle leggi esistenti.
§ 11. Tali proposte si discutono nel consiglio dei ministri, come al § 48, all’effetto di rimetterle all’esame del Consiglio di Stato.
§ 12. Diramano le leggi e gli ordini sovrani affinchè vengano eseguiti, dando le convenienti istruzioni anche per togliere i dubbii che potessero insorgere sul modo di eseguirli.
§ 13. Dirigono quella parte di amministrazione pubblica che viene loro affidata, col mezzo di rescritti, ordinanze e regolamenti ministeriali, valendosi ancora del potere discrezionario nei casi che dalle leggi o disposizioni sovrane non siano preveduti.
§ 14. Provvedono ai bisogni ed all’andamento della stessa amministrazione col mezzo di contratti da conchiudersi e stipularsi nelle forme stabilite per gli atti governativi.
§ 15. Decidono su i ricorsi contro gli atti o deliberazioni delle autorità loro subordinale, riformandole, e quando occorra revocandole intieramente.
§ 16. Sono investiti del potere disciplinare relativamente al proprio dicastero ed a quelli da loro dipendenti: richiamano all’ordine le autorità subalterne e gli impiegati rispettivi che si allontanassero dai doveri inerenti all’officio.
§ 17. Propongono al consiglio dei ministri o direttamente al Sovrano le nomine, le promozioni o le remozioni degli impiegati, secondo le norme che saranno prescritte nel seguente cap. IV.
§ 18. Preparano in ciascun anno e trasmettono nei tempi determinati al ministero delle finanze i conti preventivi e consuntivi della propria amministrazione.