Pagina:Moto-proprio emanato dalla santità di n. signore papa Pio IX a dì 12 settembre 1849 in Portici.djvu/24

Da Wikisource.

— 17 —


CAPITOLO III.

Attribuzioni speciali.

Sezione I.

Ministero dell’interno.

§ 19. Il ministro dell’interno presiede alla interna amministrazione governativa dello Stato: presiede ancora all’amministrazione provinciale e municipale nel modo e nei limiti stabiliti dalle leggi relative.

§ 20. Sono soggetti a questo ministero nei casi e nei modi determinati dalle stesse leggi,

le autorità governative delle provincie;
i consigli provinciali;
le magistrature ed i consigli dei comuni;
la direzione degli archivi e del regime notarile, dei boschi e foreste e della pubblica sanità continentale e marittima, con la norma del § 7;
i governatori, salvo il disposto nel § 24 quanto alle funzioni giudiziarie.

§ 21. Dipende dal ministero dell’interno la direzione generale della polizia dello Stato.

§ 22. Sono inoltre nelle attribuzioni di questo ministero,

le norme pel rilascio dei passaporti nell’interno dello Stato e delle carte di sicurezza o di libera circolazione;
le norme per la formazione dei ruoli statistici delle diverse classi degli abitanti;
la superiore disciplina ed amministrazione delle carceri, case di correzione e di condanna, e luoghi di pena;
la direzione del giornale officiale e le norme per la censura delle stampe.


Sezione II.

Ministero di grazia e giustizia.

§ 23. Il ministro di grazia e giustizia presiede alla amministrazione della giustizia civile e criminale.

§ 24. I tribunali ed i giudici che li compongono, i cancellieri, i procuratori, gli avvocati con le loro camere o consigli di disciplina, gli officiali, impiegati ed inservienti presso i medesimi sono sottoposti a questo ministero.