Questa pagina è stata trascritta, formattata e riletta. |
— 17 — |
CAPITOLO III.
Attribuzioni speciali.
Sezione I.
Ministero dell’interno.
§ 19. Il ministro dell’interno presiede alla interna amministrazione governativa dello Stato: presiede ancora all’amministrazione provinciale e municipale nel modo e nei limiti stabiliti dalle leggi relative.
§ 20. Sono soggetti a questo ministero nei casi e nei modi determinati dalle stesse leggi,
§ 21. Dipende dal ministero dell’interno la direzione generale della polizia dello Stato.
§ 22. Sono inoltre nelle attribuzioni di questo ministero,
Sezione II.
Ministero di grazia e giustizia.
§ 23. Il ministro di grazia e giustizia presiede alla amministrazione della giustizia civile e criminale.
§ 24. I tribunali ed i giudici che li compongono, i cancellieri, i procuratori, gli avvocati con le loro camere o consigli di disciplina, gli officiali, impiegati ed inservienti presso i medesimi sono sottoposti a questo ministero.