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Dipendono egualmente dallo stesso ministero i governatori in ciò che riguarda l’esercizio dello funzioni giudiziarie.

§ 25. Le grazie per condonazione, diminuzione o commutazione di pena s’implorano da Sua Santità col mezzo di questo ministero.

§ 26. Le dimande per abilitazioni alla difesa fuori del carcere, e per la estradizione e consegna dei rei appartengono allo stesso ministero; queste ultime, allorchè gli siano rimesse dal Cardinale segretario di Stato.

§ 27. Sono finalmente nelle attribuzioni del ministero di grazia o giustizia,

la statistica giudiziaria pei rapporti annuali da presentarsi al Santo Padre, specialmente nella parte criminale;
la raccolta periodica delle leggi ed atti di governo, da pubblicarsi almeno in ciascun trimestro;
la polizia e la disciplina dell’ordine giudiziario.

§ 28. I tribunali e giudici di giurisdizione mista e di giurisdizione ecclesiastica residenti in Roma e nelle provincie corrispondono col Cardinale segretario di Stato.


Sezione III.

Ministero delle finanze.

§ 29. È officio del ministro delle finanze l’amministrare le proprietà e le rendite dello Stato.

§ 30. Le fabbriche, le miniere, le cave e tutti i diritti fiscali appartengono a questo ministero.

§ 31. Fanno parte dello stesso ministero le direzioni,

delle proprietà camerali;
delle zecche;
delle dogane, dazi diretti e indiretti;
del debito pubblico;
del registro, bollo, ipoteche;
delle poste;
dei lotti.

§ 32. La presidenza del censo ora affidata ad un Cardinale continuerà a dipendere direttamente da Sua Santità per mezzo della segreteria di Stato, fintantochè non sia compiuta e sanzionata la revisione censuaria.

§ 33. Rimane sotto la tutela del ministero delle finanze il pub-