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blico stabilimento del sacro monte di pietà di Roma; ed alla stessa tutela sono sottoposte le altre banche o stabilimenti che riguardino il credito pubblico.
§ 34. Il ministero propone le nuove tariffe daziali e doganali, fa versare nelle casse pubbliche le rendite dello Stato, dirige il movimento dei fondi secondo il bisogno, e regola tutte le operazioni relative al pubblico erario.
§ 35. Riunisce i conti preventivi e consuntivi particolari di ciascun ministero, come gli sono trasmessi dal ministro rispettivo; ed allorchè sieno esaminati dal consiglio dei ministri, ne forma il preventivo ed il consuntivo generale dello Stato.
§ 36. Mette a disposizione di ciascun ministero i fondi occorrenti a sostenere le spese in conformità dei preventivi approvati.
§ 37. I segretarii e cancellieri della Camera Apostolica coi loro uffizi ed archivi rimangono addetti al ministero delle finanze: ma sono tenuti a ricevere e stipulare gli atti che riguardano tutti i ministeri.
§ 38. Rimane egualmente addetto al ministero delle finanze il consiglio fiscale per gli affari contenziosi: ma dovrà prestare l’opera sua negli affari di tutti i ministeri, sempre che ne sia richiesto dal ministro rispettivo.
§ 39. La forza doganale rimane pure sotto gli ordini immediati del ministro delle finanze.
Sezione IV.
Ministero del commercio, agricoltura, industria, belle arti e lavori pubblici.
§ 40. Il ministero del commercio, agricoltura, industria, belle arti e lavori pubblici comprende tuttocciò che ha riguardo al favore ed incremento del commercio, della industria e dell’agricoltura, alla conservazione dei monumenti di antichità e belle arti, ed alla esecuzione dei pubblici lavori.
§ 41. Nella parte concernente il commercio, l’agricoltura, l’industria e le belle arti dipendono da questo ministero,