Pagina:Moto-proprio emanato dalla santità di n. signore papa Pio IX a dì 12 settembre 1849 in Portici.djvu/27

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le disposizioni generali sui pesi e misure;
le manifatture;
gl’istituti agricoli;
le concessioni delle fiere e mercati;
i nuovi lavori per la calcografia camerale;
gl’istituti di belle arti;
la tutela delle antichità e dei pubblici monumenti.

§ 42. Nella parte concernente i lavori pubblici sono affidati alla cura del ministero,

i lavori delle strade nazionali;
i lavori idraulici nazionali o provinciali;
i lavori da farsi nelle fabbriche non destinate ad uso degli altri ministeri;
la conservazione, il miglioramento e lo spurgo dei porti;
i ponti e condotti non provinciali nè municipali;
i lavori nel Tevere e nelle sue ripe;
i lavori delle grandi bonificazioni e specialmente della pontina, previe le intelligenze col ministero delle finanze, attesa la proprietà camerale delle terre che ne fanno parte;
i nuovi edifizî anche per uso degli altri ministeri.

§ 43. Sono addetti a questo ministero il consiglio d’arte ed il corpo degli ingegneri civili: ma prestano la loro opera anche per gli altri ministeri allorchè ne siano richiesti.


Sezione V.

Ministero delle armi.

§ 44. Al ministero delle armi spetta l’ordinamento, la disciplina, l'amministrazione dell’armata pontificia, la custodia e la conservazione dei luoghi che servono alla difesa dello Stato.

§ 45. Dipendono da questo ministero,

tutti i corpi di linea a piedi o a cavallo;
i corpi del genio e dell’artiglieria;
le fortezze di ogni ordine, compresa quella di castel s. Angelo in Roma ed ogni altra opera di difesa militare sia nell’interno dello Stato, sia nelle spiaggie;
l’armeria, gli arsenali, le polveriere, le fabbriche di armi;
le caserme e gli ospedali militari;
la marina militare;