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§ 46. Con particolare disposizione sarà provveduto alla dipendenza del corpo dei gendarmi.
CAPITOLO IV.
Consiglio de' ministri.
§ 47. Gli affari più gravi di ciascuno dei cinque ministeri debbono trattarsi e discutersi nel consiglio dei ministri.
§ 48. Sono considerati come affari più gravi,
§ 49. I reclami delle parti dalle risoluzioni dei singoli ministri debbono essere diretti al Cardinale segretario di Stato presidente che li propone al Consiglio.
§ 50. È in facoltà dei singoli ministri di portare all’esame del Consiglio anche altri affari del proprio ministero che riconoscano meritevoli di discussione, abbenchè non enumerati nel § 48.
§ 51. Le nomine alle cariche od offici che si conferiscono da Sua Santità per moto-proprio o per breve si spediscono dal Cardinale segretario di Stato.
Le altre nomine dei principali funzionarii o impiegati che, a forma del § 48 debbono proporsi al Consiglio, allorchè abbiano ricevuta la sovrana sanzione, si spediscono dal ministro competente: nel biglietto di nomina dovrà indicarsi il giorno della udienza in cui vennero approvate.
§ 52. Le nomine alle altre cariche od impieghi non contemplati nel § precedente si propongono al Santo Padre e si spediscono dal ministro competente.