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§ 46. Con particolare disposizione sarà provveduto alla dipendenza del corpo dei gendarmi.


CAPITOLO IV.

Consiglio de' ministri.

§ 47. Gli affari più gravi di ciascuno dei cinque ministeri debbono trattarsi e discutersi nel consiglio dei ministri.

§ 48. Sono considerati come affari più gravi,

i conflitti di attribuzione fra diversi ministeri;
le determinazioni che stabiliscono una massima governativa;
le nuove leggi, i regolamenti generali, le interpretazioni o dichiarazioni autentiche delle leggi e regolamenti in vigore;
le misure di polizia concernenti la generale sicurezza dello Stato;
le riforme del compartimento territoriale;
tuttocciò che interessa la proprietà, i diritti, il sistema economico dello Stato;
la nomina di taluni fra i principali impiegati o pubblici funzionarii;
i reclami delle parti dalle risoluzioni emanate da ciascun ministro;
le giubilazioni per uffizio;
gli affari che il Santo Padre o direttamente o per mezzo del Cardinale presidente rimette all’esame del Consiglio.

§ 49. I reclami delle parti dalle risoluzioni dei singoli ministri debbono essere diretti al Cardinale segretario di Stato presidente che li propone al Consiglio.

§ 50. È in facoltà dei singoli ministri di portare all’esame del Consiglio anche altri affari del proprio ministero che riconoscano meritevoli di discussione, abbenchè non enumerati nel § 48.

§ 51. Le nomine alle cariche od offici che si conferiscono da Sua Santità per moto-proprio o per breve si spediscono dal Cardinale segretario di Stato.

Le altre nomine dei principali funzionarii o impiegati che, a forma del § 48 debbono proporsi al Consiglio, allorchè abbiano ricevuta la sovrana sanzione, si spediscono dal ministro competente: nel biglietto di nomina dovrà indicarsi il giorno della udienza in cui vennero approvate.

§ 52. Le nomine alle altre cariche od impieghi non contemplati nel § precedente si propongono al Santo Padre e si spediscono dal ministro competente.