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Quanto al Consiglio di Stato ed alla Consulta di finanza, è provveduto alle nomine dalle leggi rispettive.
CAPITOLO V.
Adunanze e deliberazioni del Consiglio.
§ 53. Le adunanze del Consiglio, quando non abbia l’onore di essere convocato da Sua Santità, si tengono innanzi il Cardinale segretario di Stato presidente.
In assenza del Cardinale l’adunanza è presieduta dal ministro che sia personalmente costituito in maggiore dignità: non essendovi dignità maggiore, si osserva l’ordine dei ministeri come è fissato nel § 1.
§ 54. Alle adunanze del Consiglio possono intervenire anche i ministri di Stato se vi siano chiamati dal Cardinale presidente.
§ 55. Il Consiglio si raduna ordinariamente una volta per settimana: si raduna straordinariamente ogni volta che piaccia al Santo Padre o al Cardinale presidente di convocarlo.
§ 56. Il presidente dirige la discussione degli affari: dopo i rapporti dei ministri stabilisce le questioni che debbono essere risolute.
§ 57. Il Consiglio delibera a maggioranza di voti: nel caso di parità la deliberazione è conforme al voto del Cardinale presidente.
§ 58. Gli atti del Consiglio sono notati in un protocollo che si ritiene da un soggetto scelto dallo stesso Cardinale presidente.
§ 59. Le deliberazioni del Consiglio non hanno effetto sinchè non sieno sanzionate da Sua Santità.
§ 60. Per ottenere la sanzione, il ministro competente fa rapporto a Sua Santità dell’affare discusso in Consiglio, presentandole un estratto della deliberazione motivata e quello pure degli opinamenti del Consiglio di Stato o della Consulta di finanza, se l’uno o l’altro corpo ne siano stati richiesti.
§ 61. Il ministro che ottenne la sanzione sovrana ne riferisce il tenore al Consiglio nella prossima adunanza: il presidente lo fa notare nel protocollo.
§ 62. Gli affari decisi con la sanzione sovrana non potranno in verun caso e per qualunque motivo riproporsi in Consiglio, a meno che il Santo Padre non ne conceda il permesso con suo speciale rescritto diretto al Cardinale presidente.