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CAPITOLO VI.
Disposizioni generali
§ 63. I Ministri sono nominati e revocabili per libera volontà del Santo Padre col mezzo del Cardinale segretario di Stato presidente del Consiglio.
§ 64. Prima di assumere le sue funzioni ogni ministro presta il giuramento nelle mani del Cardinale segretario di Stato presidente del Consiglio secondo la formola approvata da Sua Santità.
§ 65. Il soggetto destinato a ritenere il protocollo del Consiglio, come al § 58, presta anch’esso nelle mani del Cardinale presidente il giuramento di osservare il segreto.
§ 66. Il Consiglio dei ministri ha il diritto di sorveglianza relativamente a tutti i ministeri.
§ 67. Ogni ministro propone al Consiglio per l’approvazione un regolamento interno del proprio ministero.
§ 68. Nel principio di ciascun anno i ministri presentano a Sua Santità un rapporto sull’andamento del ministero rispettivo, avuto riguardo alla natura degli affari trattati e definiti nell’anno decorso.
Dato in Roma dalla Segreteria di Stato il 10 settembre 1850.
G. Card. ANTONELLI