Pagina:Moto-proprio emanato dalla santità di n. signore papa Pio IX a dì 12 settembre 1849 in Portici.djvu/31

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EDITTO

Giacomo, della Santa Romana Chiesa, Cardinale Antonelli, Diacono di S. Agata alla Suburra, della Santità di Nostro Signore PAPA PIO IX. Pro-Segretario di Stato ec.

Coerentemente all’articolo 2 del Moto-proprio 12 Settembre 1849 la SANTITÀ DI NOSTRO SIGNORE Ci ha ordinato di pubblicare, siccome Noi nel sovrano Suo Nome pubblichiamo la seguente legge sulla Consulta di Stato per le finanze.


CAPITOLO I.

Disposizioni preliminari.

§ 1. La Consulta di Stato per le finanze è composta di consultori scelti da Sua Santità sulle proposte dei consigli provinciali: il loro numero è uguale al numero delle provincie.

Questo numero è accresciuto di una quarta parte col mezzo di altri consultori direttamente nominati dal Santo Padre.

§ 2. Il Santo Padre affida ad un Cardinale la presidenza della Consulta.

§ 3. La Consulta ha un vice-presidente prelato di nomina sovrana