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Allorchè il Cardinale presidente non interviene alle adunanze il Prelato vice-presidente ne esercita le funzioni.

Intervenendo il Cardinale, il vice-presidente ha voto e sede fra i consultori.

§ 4. Assistono la Consulta un segretario, un capo-contabile e gli impiegati corrispondenti al bisogno: tutti nominati dal Santo Padre.

§ 5. Il segretario ritiene i registri, custodisce gli atti e redige i processi verbali e le deliberazioni.

Il capo-contabile è incaricato dei rapporti e di tutte le operazioni che riguardano l’azienda dei conti.


CAPITOLO II.

Elezione dei Consultori.

§ 6. Ogni consiglio provinciale propone una lista di quattro candidati per la elezione di un consultore.

§ 7. I candidati debbono essere sudditi pontificii sia per nascita, sia per domicilio decennale col pieno e libero esercizio dei diritti civili; avere la età di anni trenta compiuti, le cognizioni necessarie ad esercitare l’officio ed il requisito della buona condotta politica e religiosa.

§ 8. Debbono inoltre essere tratti dalle seguenti classi:

1. di coloro che posseggono in proprietà fondi rustici od urbani pel valore di scudi diecimila;
2. di quelli che abbiano un valore di scudi dodicimila, dei quali un terzo in beni immobili ed il resto in effetti pubblici ovvero in capitali impiegati nel commercio, nella industria o nell’agricoltura;
3. dei rettori, professori o membri dei collegi delle pubbliche università dello Stato esercenti o giubilati che posseggano pure in beni immobili scadi duemila.

§ 9. La possidenza in beni immobili per un valore eccedente la metà deve essere situata nella provincia alla quale appartiene il candidato.

Il valore dei beni si desume dall’estimo censuario.

§ 10. La sola metà dei candidati può essere tratta dalle due classi indicate nei numeri 2 e 3 del § 8: l’altra metà deve essere sempre tratta dalla classe dei possidenti.

§ 11. Non sono eligibili all’officio di consultore i debitori liquidi dello Stato, gli appaltatori e tutti coloro che hanno contratti o inte-