Questa pagina è stata trascritta, formattata e riletta. |
— 25 — |
Allorchè il Cardinale presidente non interviene alle adunanze il Prelato vice-presidente ne esercita le funzioni.
Intervenendo il Cardinale, il vice-presidente ha voto e sede fra i consultori.
§ 4. Assistono la Consulta un segretario, un capo-contabile e gli impiegati corrispondenti al bisogno: tutti nominati dal Santo Padre.
§ 5. Il segretario ritiene i registri, custodisce gli atti e redige i processi verbali e le deliberazioni.
Il capo-contabile è incaricato dei rapporti e di tutte le operazioni che riguardano l’azienda dei conti.
CAPITOLO II.
Elezione dei Consultori.
§ 6. Ogni consiglio provinciale propone una lista di quattro candidati per la elezione di un consultore.
§ 7. I candidati debbono essere sudditi pontificii sia per nascita, sia per domicilio decennale col pieno e libero esercizio dei diritti civili; avere la età di anni trenta compiuti, le cognizioni necessarie ad esercitare l’officio ed il requisito della buona condotta politica e religiosa.
§ 8. Debbono inoltre essere tratti dalle seguenti classi:
§ 9. La possidenza in beni immobili per un valore eccedente la metà deve essere situata nella provincia alla quale appartiene il candidato.
Il valore dei beni si desume dall’estimo censuario.
§ 10. La sola metà dei candidati può essere tratta dalle due classi indicate nei numeri 2 e 3 del § 8: l’altra metà deve essere sempre tratta dalla classe dei possidenti.
§ 11. Non sono eligibili all’officio di consultore i debitori liquidi dello Stato, gli appaltatori e tutti coloro che hanno contratti o inte-