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ressi col Governo o conti da rendere; quelli infine che per legge sono incapaci degli offici civili.
§ 12. Sul rapporto del ministro dell’interno, il Santo Padre nomina fra i candidati un consultore per ciascuna provincia.
§ 13. Fra i consultori di nomina diretta del Santo Padre, si terranno in ispeciale considerazione i Prelati chierici di Camera, avuto riguardo all’interesse della Camera Apostolica.
CAPITOLO III.
Rinnovazione dei Consultori.
§ 14. I consultori si rinnovano per la terza parte in ogni biennio; nei due primi biennii dopo la pubblicazione della presente legge col mezzo della estrazione a sorte, quindi per turni di anzianità nell’officio.
§ 15. Quelli che cessano dalle loro funzioni al finire di ciascun biennio sono rimpiazzati con le norme prescritte nel capitolo precedente.
§ 16. Cessando alcuno per morte o per qualunque causa durante il biennio, il Santo Padre gli surroga un altro fra i candidati proposti per la di lui elezione, ovvero ordina che dal consiglio provinciale sia rinnovata la lista.
Nell’uno e nell’altro caso il surrogato continua a rimanere in officio finchè vi sarebbe rimasto l’antecessore.
§ 17. I consultori cessano immediatamente e di fatto dalle loro funzioni appena siasi verificato uno dei casi pei quali non sarebbono eligibili, come al § 11.
§ 18. Allorchè Sua Santità reputi opportuno di sciogliere la Consulta, si procede alla rinnovazione intiera dei consultori, osservando le norme stabilite nel capitolo precedente.
CAPITOLO IV.
Affari da trattarsi nella Consulta.
§ 19. Gli oggetti principali delle deliberazioni della Consulta sono l’esame e la revisione dei conti preventivi e dei conti consuntivi dello Stato.
§ 20. All’esame e discussione della Consulta si sottopongono non solo i conti preventivi delle spese ordinarie, quelle cioè, che il sistema