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organico del Governo rende indispensabili, ma i preventivi ancora delle spese variabili a norma delle circostanze.

§ 21. Nel principio di ogni sessennio la Consulta procede all’esame dei conti preventivi delle spese ordinarie per sottoporli all’approvazione sovrana, onde abbiano vigore nel sessennio intiero della sua periodica durata.

Procede in ogni anno all’esame dei preventivi delle spese straordinarie.

§ 22. L’esame e la revisione dei conti preventivi e consuntivi comprende non solo il conto generale, ma inoltre i conti parziali delle singole amministrazioni anche cointeressate, degli appalti, affitti, enfiteusi ed altri contratti: sui conti consuntivi la Consulta pronunzia il suo giudizio col mezzo delle sentenze sindicatorie, come sarà prescritto nel seguente capitolo V.

§ 23. La Consulta è richiesta del suo parere allorchè si tratta di creare od estinguere debiti, imporre nuovi dazi, togliere o dimimuire gli esistenti, adottare nuovi metodi di riparto e di esigenza, far nuovi appalti ed altri contratti che riguardino l’interesse della pubblica amministrazione.

§ 24. È richiesta egualmente del suo parere sulle innovazioni o correzioni nelle tariffe doganali, sui mezzi più efficaci per far rifiorire l’agricoltura, l’industria ed il commercio e sui trattati commerciali da conchiudersi, quanto ai soli articoli concernenti le finanze.


CAPITOLO V.

Esame e discussione degli affari.

§ 25. Il ministro delle finanze nel mese di settembre anteriore al principio di ciascun sessennio trasmette al Cardinale presidente i conti preventivi delle spese ordinarie: trasmette pure nel mese di settembre di ciascun anno i preventivi delle spese straordinarie; gli uni e gli altri corredati dalle sue osservazioni.

Il Cardinale presidente ordina alla contabilità i lavori preparatorii per la revisione, affinchè la Consulta possa occuparsene nella prossima adunanza.

§ 26. Lo stesso ministro delle finanze e tutti gli altri ministri, ove sia luogo ad interpellare la Consulta del suo parere, trasmettono i ļoro rapporti al Cardinale presidente con le carte relative.

§ 27. Il Cardinale presidente, avuto riguardo alla importanza de-