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gli affari, destina un relatore o li rimette ad una commissione di tre o cinque consultori nominati da lui, per preparare la discussione e fare i rapporti all’adunanza.

§ 28. Se la Consulta abbisogna di maggiori schiarimenti, ne fa richiesta al ministro rispettivo per mezzo del Cardinale presidente.

§ 29. I conti consuntivi sono sottoposti ad un doppio sperimento: l’uno preliminare, l’altro definitivo.

§ 30. L’esame preliminare si fa col mezzo di una commissione composta di cinque membri scelti nel seno della Consulta dal Cardinale presidente ed assistita dalla contabilità: essa fa il suo rapporto motivato.

A questo effetto i membri della commissione saranno chiamati alla capitale tre mesi prima della convocazione della Consulta.

§ 31. L’esame ed il giudizio definitivo appartiene al corpo intiero dei consultori, compresi anche i membri della commissione: la Consulta emana il suo opinamento e lo fa comunicare alle parti interessate, affinchè presentino le loro deduzioni nel termine perentorio di venti giorni: quindi pronuncia la sentenza sindicatoria.

§ 32. I ministri possono intervenire alle adunanze: essi non hanno voto.

Allorchè si tratta dell’esame e giudizio dei conti consuntivi interverrà per le opportune osservazioni il commissario generale della Camera Apostolica, esso pure senza voto.

§ 33. La Consulta non può deliberare, se non sono presenti due terzi dei consultori, oltre il Cardinale presidente od il vice-presidente.

§ 34. Le discussioni della Consulta si fanno a porte chiuse; i voti si raccolgono per iscrutinio segreto.


CAPITOLO VI.

Deliberazioni della Consulta.

§ 35. La Consulta delibera a maggiorità di voti: le deliberazioni sono consultive ed emanate nella forma degli opinamenti, ad eccezione delle sentenze sindicatorie.

§ 36. Le sentenze sindicatorie sono definitive: quanto però agli effetti, il fisco se ne varrà innanzi i magistrati competenti a termini dilegge.

§ 37. Le deliberazioni di qualunque specie contengono i motivi: sono sottoscritte da tutti i membri presenti e dal segretario: si riferiscono al Santo Padre dal Cardinale presidente per ottenerne l’approvazione, salvo il disposto nel § seguente.