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§ 38. Le deliberazioni emanate sulle interpellazioni dei ministri, come al § 26 sono rimesse al ministro rispettivo: questi ne farà rapporto al Santo Padre, osservato il disposto nel § 17 dell’ordinamento dei ministeri.


CAPITOLO VII

Disposizioni generali.

§ 39. La disciplina e polizia della Consulta, della segreteria, della contabilità e degli impiegati subalterni appartiene al Cardinale presidente: egli per tale effetto proporrà alla sanzione sovrana un apposito regolamento.

§ 40. Le adunanze ordinarie della Consulta hanno luogo tre volte per settimana: quelle straordinarie hanno sempre luogo quando lo esiga la quantità e qualità degli affari, a giudizio e con invito del Cardinale presidente.

§ 41. La durata delle sessioni nel primo anno del sessennio è di quattro mesi: negli anni successivi è limitata ad un solo trimestre.

§ 42. Il Santo Padre e si riserva la facoltà di sospendere le sessioni e quella pure di sciogliere intieramente la Consulta anche in pendenza dei termini assegnati nel § precedente.

§ 43. In caso di sede vacante sono sospese di pieno diritto le adunanze della Consulta, qualora il Sacro Collegio non disponga diversamente.

Le spese relative a tale circostanza sono ordinate dal Sacro Collegio e rimangono soggette alle antiche disposizioni.

§ 44. Nel caso di scioglimento della Consulta prima che venga discusso ed approvato il nuovo preventivo, continueranno provisoriamente ad osservarsi le prescrizioni contenute nel preventivo ordinario antecedente.

§ 45. Le funzioni dei consultori sono gratuite: nondimeno ai consultori eletti sulle proposte dei consigli provinciali si accorda sui fondi delle provincie rispettive un compenso proporzionato alle spese pei viaggi e pel soggiorno nella capitale.

Un eguale compenso si accorda ai consultori nominati direttamente da Sua Santità sui fondi dell’erario, quante volte non abbiano altro soldo governativo.

§ 46. Sarà pagato egualmente dall’erario il soldo da assegnarsi al segretario, al contabile ed agli impiegati della Consulta.