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§ 4. È mantenuta l’attuale divisione delle provincie, governi e comuni, fintantochè una nuova legge non l’abbia riformata.
§ 5. La nuova legge sarà preparata dal ministro dell’interno di concerto con la presidenza del censo presso le osservazioni degli altri ministeri: sarà quindi rimessa all’esame del Consiglio di Stato e sottoposta alla sanzione sovrana.
CAPITOLO II.
Legazioni.
§ 6. Il governo di ciascuna legazione è affidato ad un Cardinale col titolo di Legato della santa Sede; il luogo di residenza sarà determinato da Sua Santità.
§ 7. Il Cardinale legato rappresenta il Sovrano nella sua legazione: provvede al mantenimento dell’ordine pubblico per mezzo di efficaci misure, anche di alta polizia, valendosi a questo effetto della forza pubblica di qualunque arma prese ove occorra le debite intelligenze col superiore governo.
§ 8. Trasmette gli ordini superiori e gli ordini proprii ai delegati, governatori ed altre autorità o funzionarii della legazione affinchè siano eseguiti.
§ 9. Esercita l’alta sorveglianza per la esecuzione delle leggi e sulla condotta dei magistrati, funzionarii od impiegati in ogni ramo di pubblico servizio e ne fa rapporto all’autorità sovrana, indicandole quei soggetti che potrebbono aversi in considerazione per essere impiegati o promossi.
§ 10. Propone a Sua Santità col proprio avviso i progetti che gli siano presentati per grandi opere pubbliche, non che i miglioramenti ch’esso reputi utili o necessarii alla prosperità del commercio, dell’industria, dell’agricoltura ed ai bisogni della legazione.
§ 11. Nell'interesse provinciale o comunale risolve le controversie che insorgano fra più provincie o fra più comuni appartenenti a diverse provincie della sua legazione.
§ 12. Prende a disamina gli atti dei singoli consigli provinciali