Pagina:Moto-proprio emanato dalla santità di n. signore papa Pio IX a dì 12 settembre 1849 in Portici.djvu/39

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1. Bologna, Ferrara, Forlì, Ravenna;
2. Urbino e Pesaro, Macerata con Loreto, Ancona, Fermo, Ascoli, Camerino:
3. Perugia, Spoleto, Rieti;
4. Velletri, Frosinone, Benevento.

§ 4. È mantenuta l’attuale divisione delle provincie, governi e comuni, fintantochè una nuova legge non l’abbia riformata.

§ 5. La nuova legge sarà preparata dal ministro dell’interno di concerto con la presidenza del censo presso le osservazioni degli altri ministeri: sarà quindi rimessa all’esame del Consiglio di Stato e sottoposta alla sanzione sovrana.


CAPITOLO II.

Legazioni.

§ 6. Il governo di ciascuna legazione è affidato ad un Cardinale col titolo di Legato della santa Sede; il luogo di residenza sarà determinato da Sua Santità.

§ 7. Il Cardinale legato rappresenta il Sovrano nella sua legazione: provvede al mantenimento dell’ordine pubblico per mezzo di efficaci misure, anche di alta polizia, valendosi a questo effetto della forza pubblica di qualunque arma prese ove occorra le debite intelligenze col superiore governo.

§ 8. Trasmette gli ordini superiori e gli ordini proprii ai delegati, governatori ed altre autorità o funzionarii della legazione affinchè siano eseguiti.

§ 9. Esercita l’alta sorveglianza per la esecuzione delle leggi e sulla condotta dei magistrati, funzionarii od impiegati in ogni ramo di pubblico servizio e ne fa rapporto all’autorità sovrana, indicandole quei soggetti che potrebbono aversi in considerazione per essere impiegati o promossi.

§ 10. Propone a Sua Santità col proprio avviso i progetti che gli siano presentati per grandi opere pubbliche, non che i miglioramenti ch’esso reputi utili o necessarii alla prosperità del commercio, dell’industria, dell’agricoltura ed ai bisogni della legazione.

§ 11. Nell'interesse provinciale o comunale risolve le controversie che insorgano fra più provincie o fra più comuni appartenenti a diverse provincie della sua legazione.

§ 12. Prende a disamina gli atti dei singoli consigli provinciali