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con le deliberazioni dei Delegati e loro congregazioni governative: li approva e rettifica in quanto è di sua competenza: sottopone col suo parere quelli che né abbisognano all’approvazione Sovrana.

§ 13. Rivede in via di ricorso le sentenze sindicatorie su i conti consuntivi comunali e provinciali e le altre risoluzioni concernenti interessi dei comuni: tale ricorso è devolutivo, sempre che il Cardinale legato non ordini con suo rescritto che la esecuzione rimanga provisoriamente sospesa.

§ 14. Accorda alle provincie ed ai comuni con piena cognizione di causa e nei limiti prescritti dalla legge la facoltà di alienare, di transigere o di contrarre debiti, ed esercita la superiore tutela per gl’interessi delle une e degli altri.

§ 15. Il Cardinale legato è assistito da un Consiglio composto di quattro consiglieri, da un segretario generale, da un direttore di polizia e da quel numero d'impiegati subalterni che corrisponda al bisogno: tutti di nomina Sovrana.

§ 16. Il consiglio di legazione è presieduto dal Cardinale legato: si raduna presso di lui, periodicamente due volte per ogni settimana, e straordinariamente ogni volta che lo richiegga la moltiplicità o la urgenza degli affari.

§ 17. Allorchè si tratta di affari concernenti i preventivi ed i consuntivi ogni consigliere ha il voto decisivo: la maggioranza dei voti costituisce la deliberazione; nel caso di parità il voto del Cardinale legato è preponderante.

Negli altri affari non indicati espressamente dalla legge il consiglio può essere consultato, ma il solo voto del Cardinale è decisivo.

§ 18. Sono chiamati all’officio di consigliere i soggetti più ragguardevoli per cognizioni amministrative e coloro segnatamente che abbiano esercitato con lode le funzioni di consultore presso i Delegati, di gonfaloniere o di consigliere provinciale.

§ 19. Il consiglio di legazione si rinnova per metà in ogni triennio; al finire del primo col mezzo della estrazione a sorte, quindi per turno di anzianità nell’officio.

I sortiti possono essere rieletti.

§ 20. Il Cardinale legato per gli affari della sua legazione corrisponde ordinariamente col Cardinale segretario di Stato presidente del consiglio dei ministri.

§ 21. La nomina del Cardinale legato si fa per mezzo di breve, ove è determinato il tempo della legazione.

La legazione indicata nel numero 4 del § 3 si conferisce sempre